Art. 77 codice privacyModalita' particolari

Le disposizioni del presente titolo individuano modalita' particolari utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:

  • a)per informare l'interessato ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento;
  • b)per il trattamento dei dati personali. Le modalita' di cui al comma 1 sono applicabili:
  • a)dalle strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e dagli esercenti le professioni sanitarie;
  • b)dai soggetti pubblici indicati all'articolo 80.

Testo vigente dal 19 settembre 2018, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art77 · fonte su Normattiva