Art. 77 codice privacyModalita' particolari

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Il presente capo individua modalita' semplificate utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:

  • a)per informare l'interessato relativamente ai dati personali raccolti presso il medesimo interessato o presso terzi, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4;
  • b)per manifestare il consenso al trattamento dei dati personali nei casi in cui cio' e' richiesto ai sensi dell'articolo 76;
  • c)per il trattamento dei dati personali. Le modalita' semplificate di cui al comma 1 sono applicabili:
  • a)dagli organismi sanitari pubblici;
  • b)dagli altri organismi privati e dagli esercenti le professioni sanitarie;
  • c)dagli altri soggetti pubblici indicati nell'articolo 80.

Testo vigente dal 29 luglio 2003 al 19 settembre 2018 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art77 · fonte su Normattiva