Art. 77 codice privacy — Modalita' particolari
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Il presente capo individua modalita' semplificate utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:
- a)per informare l'interessato relativamente ai dati personali raccolti presso il medesimo interessato o presso terzi, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4;
- b)per manifestare il consenso al trattamento dei dati personali nei casi in cui cio' e' richiesto ai sensi dell'articolo 76;
- c)per il trattamento dei dati personali. Le modalita' semplificate di cui al comma 1 sono applicabili:
- a)dagli organismi sanitari pubblici;
- b)dagli altri organismi privati e dagli esercenti le professioni sanitarie;
- c)dagli altri soggetti pubblici indicati nell'articolo 80.
Testo vigente dal 29 luglio 2003 al 19 settembre 2018 · versione 0 su Normattiva