Art. 127 c.p. — Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica
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Salvo quanto e' disposto nel titolo primo del libro secondo di questo codice, qualora un delitto punibile a querela della persona offesa sia commesso in danno del Re, o del Reggente, o della Regina, o del Principe Ereditario, o di un'altra persona della Famiglia Reale, alla querela e' sostituita la richiesta del Ministro della giustizia.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 4 dicembre 1947 · versione 0 su Normattiva