Art. 133-ter c.p.Pagamento rateale della multa o dell'ammenda

[1]Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, puo' disporre, in relazione alle condizioni economiche ((e patrimoniali)) del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili ((da sei a sessanta)). Ciascuna rata tuttavia non puo' essere inferiore a lire trentamila. ((Non sono dovuti interessi per la rateizzazione.))

[2]In ogni momento il condannato puo' estinguere la pena mediante un unico pagamento.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022, tuttora in vigore · versione 332 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art133ter · fonte su Normattiva