Art. 143 c.p. — Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari
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In ogni stabilimento penitenziario, ordinario o speciale, si tien conto, nella ripartizione dei condannati, della recidiva e dell'indole del reato.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 24 agosto 1975 · versione 0 su Normattiva