Art. 213 c.p.Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro

[1]Le misure di sicurezza detentive sono eseguite negli stabilimenti a cio' destinati.

[2]Le donne sono assegnate a stabilimenti separati da quelli destinati agli uomini.

[3]In ciascuno degli stabilimenti e' adottato un particolare regime educativo o curativo e di lavoro, avuto riguardo alle tendenze e alle abitudini criminose della persona e, in genere, al pericolo sociale che da essa deriva.

[4]Il lavoro e' remunerato. Dalla remunerazione e' prelevata una quota per il rimborso delle spese di mantenimento.

[5]Per quanto concerne il mantenimento dei ricoverati nei manicomi giudiziari, si osservano le disposizioni sul rimborso delle spese di spedalita'.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art213 · fonte su Normattiva