Sentenza n. 91/1968
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/07/1968 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 213Codice penale
- art. 145Codice penale
- art. 125r.d. 787/1931
- art. 126r.d. 787/1931
- art. 327r.d. 787/1931
- art. 124r.d. 787/1931
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 145 e 213
del Codice penale e degli artt. 124, primo comma, 125, secondo, quinto
e sesto comma, 126, primo comma, e 327, secondo comma, del R.D. 18
giugno 1931, n. 787, contenente il regolamento per gli istituti di
prevenzione e pena, promosso con ordinanza emessa il 26 luglio 1966 dal
Tribunale di Varese nel procedimento penale a carico di Fantin Alfonso,
iscritta al n. 208 del Regisro ordinanze 1966 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 26 novembre 1966.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 10 maggio 1968 la relazione del
Giudice Luigi Oggioni;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Fantin Alfonso, ex detenuto nel carcere giudiziario di Lecco, con
atto del 24 gennaio 1966 proponeva reclamo davanti al Tribunale di
Varese ai sensi dell'art. 128 del R.D. 18 giugno 1931, n. 787,
contenente il regolamento per gli istituti di prevenzione e pena, e
dell'art. 628 del Codice di procedura penale. Il reclamo era diretto
contro un precetto di pagamento di lire 164.580 costituenti l'importo
delle spese di mantenimento richiestegli dall'Amministrazione come da
lui dovute per il periodo di detenzione.
Affermava il reclamante che l'ingiunzione era illegittima perché
erano state effettuate a tal fine ritenute a suo carico ad opera
dell'amministrazione del carcere dove esso Fantin aveva scontato la
pena della reclusione dall'8 gennaio 1960 al 25 agosto 1961, pena
inflittagli dal Tribunale di Varese. Dalle informazioni fornite al
Tribunale dall'amministrazione stessa, risultava chiarito che a carico
del Fantin erano state operate soltanto le ritenute a favore
dell'erario previste dall'art. 125 del regolamento predetto sulla
remunerazione del lavoro prestato in carcere e non anche quelle
concernenti il mantenimento del condannato (vitto e medicinali) di cui
agli artt. 145, n. 2, e 188 del Codice penale ed all'art. 2 del
regolamento stesso.
Il Tribunale di Varese, ritenuto anzitutto che il detto reclamo
rientrava in una delle ipotesi previste dall'art. 128 del regolamento,
in quanto concernente l'applicazione delle norme che disciplinano la
ripartizione della remunerazione spettante al detenuto, e che, quindi,
esso Tribunale era competente quale giudice per gli incidenti di
esecuzione, con ordinanza 26 luglio 1966 riconosceva pregiudiziale e
non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 124, primo comma, 125, secondo, quinto e
sesto comma, 126, primo comma, e 327 del suddetto regolamento, nonché
degli artt. 145 e 213 Codice penale per contrasto con gli artt. 1, 3,
4, 27 e 36 della Costituzione.
Il Tribunale ha osservato, anzitutto, che la disposizione dell'art.
124, primo comma, del regolamento stabilendo che i detenuti, prima di
essere ammessi a qualsiasi lavoro retribuito, fanno un tirocinio
gratuito, contrasterebbe con l'art. 36 della Costituzione, in base al
quale ogni lavoro deve essere retribuito.
L'art. 125, secondo comma, e l'art. 126, primo comma, del
regolamento, poi, parrebbero in contrasto con la libertà di scelta del
lavoro, che sarebbe garantita dall'art. 4 della Costituzione, perché
attribuiscono al direttore del carcere la facoltà discrezionale di
assegnare i detenuti alle varie categorie di lavoratori senza
possibilità di reclamo da parte dei detenuti stessi, mentre non
potrebbe dubitarsi che l'invocato precetto costituzionale sia
applicabile anche al lavoro carcerario, sia pure nei limiti delle
esigenze particolari imposte da tale specifica qualità.
Il quinto e sesto comma dell'art. 125 con il limitare la
remunerazione da corrispondere in concreto al detenuto ad una
percentuale della mercede stabilita dal Ministero (variante a seconda
della qualità della pena da espiare dai sei decimi agli otto decimi),
e col riservare all'erario la differenza così risultante tra la
mercede in astratto considerata e la remunerazione reale,
contrasterebbe con il principio della proporzionalità tra lavoro
effettivamente prestato e retribuzione fissata dall'art. 36 della
Costituzione, e con l'art. 3 della Costituzione, riflettendo una
differenziazione incompatibile con l'eguaglianza e la pari dignità
sociale dei cittadini.
Eguali censure per eguali motivi vengono inoltre mosse all'art. 327
del citato regolamento, che limita per gli internati negli stabilimenti
per misure di sicurezza detentiva la retribuzione (chiamata
gratificazione) ai nove decimi della mercede.
Il Tribunale passando quindi a trattare le questioni sollevate
contro le ricordate norme del Codice penale (artt. 145 e 213) ha
osservato che l'organizzazione del lavoro non sarebbe stata ancora
uniformemente attuata in tutti gli stabilimenti carcerari, per cui i
detenuti e gli internati, a carico dei quali i ricordati articoli
porrebbero, rispettivamente, le spese di mantenimento, hanno la
possibilità di pagarle durante l'espiazione della pena o
l'applicazione della misura di sicurezza, solo se vengono ammessi al
lavoro. Gli esclusi, invece, non potrebbero godere di questa
possibilità e, per effetto di tale situazione, che l'ordinanza
definisce "normativa", si concreterebbe una volazione dell'art. 1 della
Costituzione, che, proclamando che l'Italia è una Repubblica fondata
sul lavoro, garantirebbe la possibilità di lavoro a tutti i cittadini,
e comporterebbe quindi, a favore del detenuto che non viene ammesso al
lavoro, ed al quale non viene così offerta la possibilità di pagare
il proprio mantenimento con la remunerazione, il diritto di essere
mantenuto dallo Stato.
La descritta situazione, inoltre, costituirebbe un ostacolo di
ordine economico-sociale che limiterebbe di fatto la libertà e
l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, e violerebbe quindi
l'art. 3, secondo comma, della Costituzione, mentre si porrebbe
altresì in contrasto col principio per cui la pena deve tendere ad un
fine educativo e non già meramente afflittivo, sancito dall'art. 27
della Costituzione.
L'ordinanza, notificata il 30 luglio 1966 al Presidente del
Consiglio dei Ministri, al Fantin il 17 ottobre 1966 ed al P. M. il 18
successivo, è stata comunicata come per legge ai Presidente dei due
rami del Parlamento e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 26
novembre 1966.
Avanti alla Corte costituzionale si è costituito il Presidente del
Consiglio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato che ha
depositato le proprie deduzioni il 21 ottobre 1966.
L'Avvocatura, pregiudizialmente, eccepisce l'inammissibilità della
questione sollevata contro le norme del R.D. 18 giugno 1931, n. 87, in
quanto, trattandosi di regolamento, emanato previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, udito il Consiglio di Stato, ed espressamente
in forza dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sotto il
profilo formale non potrebbe considerarsi atto avente forza di legge, e
non sarebbe, pertanto, soggetto al controllo di legittimità
costituzionale in questa sede.
Sempre pregiudizialmente, l'Avvocatura rileva altresì che
nell'ordinanza di rinvio mancherebbe ogni accenno circa la rilevanza
della questione, ed osserva al riguardo che le norme impugnate
riguardano ipotesi diverse, come l'art. 145 del Codice penale, che
concerne la remunerazione dei detenuti, e l'art. 213 del Codice penale,
che concerne invece quella dei sottoposti a misura di sicurezza, mentre
non risulterebbe precisato quale dei due articoli dovrebbe trovare
applicazione per la soluzione del giudizio principale.
Aggiunge poi, sempre con riguardo alla rilevanza, che analoga
carenza si verificherebbe specificamente in relazione alla questione
sollevata contro l'art. 145 del Codice penale in quanto non solo non
risulterebbe che il Fantin non poté pagare perché non gli era stata
offerta la possibilità di lavorare e quindi di ottenere la
remunerazione, ma dovrebbe ritenersi addirittura il contrario,
essendogli state già praticate altre trattenute.
Nel merito, osserva che la questione sollevata relativamente
all'art. 213 del Codice penale sarebbe mal posta perché i sottoposti a
misura di sicurezza sarebbero tenuti a rimborsare le spese di
mantenimento se ed in quanto lo consenta la remunerazione del lavoro
prestato, e non risponderebbero quindi con tutti gli altri beni
presenti e futuri, così come invece i detenuti condannati a pene
detentive, in forza dell'art. 188 del Codice penale. Pertanto i
sottoposti a misura di sicurezza che non lavorano sarebbero mantenuti a
spese della collettività e quindi non si verificherebbe nei loro
riguardi il vizio lamentato nell'ordinanza.
Afferma poi che mentre i dubbi di legittimità sollevati si fondano
sul presupposto che l'obbligo in parola promani dall'art. 145 del
Codice penale, invece, la norma che in realtà stabilisce l'onere del
pagamento delle spese di mantenimento sarebbe l'art. 188 del Codice
penale: l'art. 145 si limiterebbe soltanto ad affermare che il
detenuto ha il diritto alla remunerazione e che su questa si prelevano
le spese di mantenimento. Non avrebbero senso quindi, se riferite
all'art. 145, tutte le argomentazioni dell'ordinanza di rinvio. L'art.
145, invero, dato il suo contenuto, non eluderebbe il supposto diritto
al lavoro dei cittadini, e le diseguaglianze lamentate nell'ordinanza
di rinvio non conseguirebbero all'art. 145 impugnato, ma, se mai,
all'art. 188, che pone l'obbligo a carico di tutti i detenuti, abbiano
o no lavorato, ed estende la garanzia relativa a tutti i beni diversi
dalla remunerazione.
Egualmente sarebbero imputabili, in ipotesi, all'art. 188 e non
all'art. 145 del Codice penale, le lamentate violazioni dell'art. 27
della Costituzione. Né l'oggetto del giudizio potrebbe estendersi in
virtù dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, riflettendo
questo la ben circoscritta ipotesi della illegittimità conseguenziale,
cioè, della illegittimità di norme che costituiscono conseguenze o
derivazione di quella dichiarata incostituzionale, del tutto diversa da
quella in esame.
Proseguendo nelle proprie deduzioni l'Avvocatura osserva che né
l'art. 1, né l'art. 4 della Costituzione, i quali pongono soltanto
affermazioni generalissime sulla importanza sociale del lavoro,
attribuiscono al cittadino un "diritto" al posto di lavoro né, quindi,
allo Stato l'obbligo di apprestarlo, il che escluderebbe anche la
rilevanza costituzionale della diversità delle situazioni riservate
rispettivamente ai detenuti che sono ammessi al lavoro ed a quelli che
non lo sono. L'Avvocatura osserva altresì che la natura stessa del
lavoro carcerario, da intendersi come modalità della pena,
escluderebbe che ad esso possano applicarsi i principi costituzionali
riferibili solo al lavoro del libero cittadino.
D'altra parte, osserva ancora l'Avvocatura, stabilendo l'obbligo
del lavoro nei termini suddetti il legislatore penale non avrebbe
violato alcuna norma della Costituzione e la mancata attuazione della
legge attraverso una conveniente organizzazione del lavoro carcerario,
su cui il giudice a quo fonda il dubbio di legittimità delle norme
denunziate, evidenzierebbe, se mai, un difetto nell'esecuzione della
legge, e non un vizio della stessa.
Evidente, infine, sarebbe l'infondatezza del richiamo all'art. 27
della Costituzione, non vedendosi come l'esistenza di un debito per il
rimborso della spesa di mantenimento possa contrastare col principio
della umanità della pena. Considerato in diritto :
1. - La questione di costituzionalità proposta dal Tribunale di
Varese ha, anzitutto, per oggetto gli artt. 124, primo comma, 125,
secondo, quinto e sesto comma, 126, primo comma, 327, secondo comma,
del regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena di cui al
R.D. 18 giugno 1931, n. 787.
Ma, come esattamente osserva l'Avvocatura dello Stato, la questione
è inammissibile in quanto proposta, contrariamente al disposto
dell'art. 134 della Costituzione, nei riguardi di un atto non avente
veste e forza di legge.
Come già questa Corte ha affermato e ribadito, condizione
dell'azione diretta a promuovere il giudizio costituzionale è che
oggetto della denuncia sia una legge ovvero un decreto legislativo od
un decreto legge: mai un regolamento che, per sua natura, è privo di
quei caratteri intrinseci ed estrinseci, che possano conferirgli forza
di legge.
Tale il regolamento sugli istituti di prevenzione e di pena,
emanato, come è detto espressamente nel preambolo, in dipendenza e
correlazione con l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100,
autorizzativo del potere regolamentare del Governo e preceduto, come
prescritto per atti del genere, dal parere del Consiglio di Stato.
2. - Residua, dopo la dichiarazione di inammissibilità della
questione come sopra proposta, l'esame della questione di
costituzionalità sollevata con riferimento agli artt. 145 e 213 del
Codice penale.
Di questi due articoli, il secondo riguarda il regime cui sono
sottoposti gli internati negli stabilimenti destinati alla esecuzione
delle misure di sicurezza detentive ed i ricoverati nei manicomi
giudiziari: entrambe queste ipotesi sono estranee a quella che ha
originato il sorgere della questione da parte dell'ordinanza di rinvio,
consistente nel rimborso delle spese di mantenimento in carcere da
parte del condannato a pena detentiva.
Di conseguenza, la questione in quanto posta in relazione all'art.
213 del Codice penale va dichiarata inammissibile per difetto dei
requisiti di rilevanza, difetto tanto manifesto che l'ordinanza neppure
motiva particolarmente sul punto, limitandosi ad un semplice richiamo
dell'articolo predetto.
In relazione all'art. 145 del Codice penale l'ordinanza prospetta
la questione di costituzionalità nel senso che, data l'incompleta
attuazione dell'organizzazione del lavoro negli istituti di pena, non a
tutti i detenuti sarebbe offerto il mezzo di poter contribuire, mercé
la retribuzione del lavoro eseguito (lavoro che ha anche una finalità
etica e rieducativa) alle spese di mantenimento in carcere; da ciò si
trae l'ulteriore rilievo che l'insoddisfacente sistema vigente andrebbe
corretto con l'attribuire soltanto allo Stato l'intero onere delle
spese di mantenimento in carcere dei detenuti.
La questione di costituzionalità è proposta e motivata soltanto
con richiamo all'art. 145 che, in applicazione del principio del
rimborso allo Stato delle spese di mantenimento (n. 2 dell'articolo),
regola i prelievi dalla renumerazione del lavoro prestato ai fini di
detto rimborso nonché ad altri fini, ivi elencati.
Tale questione, nei limiti in cui risulta proposta, non è fondata
nei confronti di alcuno degli indicati articoli della Costituzione. Non
dell'art. 1 che dichiara il lavoro base della Repubblica; non dell'art.
3 che consacra il principio di eguaglianza; né dell'art. 4 che
consacra il diritto al lavoro: e nemmeno degli artt. 27 e 36 che
riguardano rispettivamente il carattere e la finalità delle pene e la
retribuzione proporzionata del lavoro.
Il campo d'azione dell'art. 145 del Codice penale è ben più
circoscritto nei confronti di quello su cui si riflettono i principi
come sopra enunciati dalla Costituzione.
L'art. 145 riguarda soltanto l'ordine dei prelievi sulla
retribuzione e la riserva del peculio. E quanto si osserva
nell'ordinanza di rinvio circa l'attuazione, fin qui solo parziale,
delle disposizioni concernenti l'organizzazione del lavoro negli
stabilimenti di pena potrebbe bensì trovare qualche riscontro nella
situazione reale cui sembra non corrispondano tuttora le aspettative di
"graduale attuazione" preveduta fin dall'art. 327 dell'antico
regolamento, ma non può, di per sé, avere alcuna influenza sulla
costituzionalità della norma. Questa ha un contenuto che prescinde
dal modo con cui in via generale è regolato l'ordinamento e s'innesta
nel sistema, peraltro qui non sottoposto ad alcuna censura, secondo il
quale le spese di mantenimento gravano sul condannato.
Di conseguenza, la questione così come proposta va dichiarata non
fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 124, primo comma, 125, secondo, quinto e
sesto comma, 126, primo comma, 327, secondo comma, del regolamento per
gli istituti di prevenzione e pena approvato con R.D. 18 giugno 1931,
n. 787, proposta con ordinanza 26 luglio 1966 del Tribunale di Varese
in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 27 e 36 della Costituzione;
b) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 213 del Codice penale sollevata con la stessa
ordinanza dal Tribunale di Varese in riferimento agli articoli
sopracitati della Costituzione;
c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 145 del Codice penale sollevata dallo stesso Tribunale di
Varese con l'ordinanza di cui sopra in riferimento agli artt. 1, 3, 4,
27 e 36 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
ECLI:IT:COST:1968:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte