Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Reati e pene - Incapacità dell'imputato - Sospensione del corso della prescrizione anche in presenza della sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato di parteciparvi coscientemente per effetto di una patologia irreversibile e non suscettibile di miglioramenti - Mancata previsione dell'assoluta ed irreversibile incapacità di intendere e di volere sopravvenuta al fatto derivante da una lesione cerebrale ingravescente quale causa di estinzione del reato - Petitum prospettato in forma ancipite - Censura di norma (art. 159, primo comma, cod. pen.) già dichiarata incostituzionale - Manifesta inammissibilità delle questioni.
È manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 27, primo comma, 111, primo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della CEDU, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 159, primo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione anche in presenza delle condizioni di cui agli artt. 71 e 72 cod. proc. pen., laddove sia accertata l'irreversibilità dell'incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo; 150 cod. pen., nella parte in cui non prevede l'assoluta ed irreversibile incapacità di intendere e di volere sopravvenuta al fatto derivante da una lesione cerebrale ingravescente quale causa di estinzione del reato. In particolare, l'ordinanza di rimessione prospetta il petitum in forma ancipite, proponendo quesiti collegati da un nesso di irrisolta alternatività. Infatti, entrambe le questioni mirano a rimediare al medesimo vulnus denunciato, determinato dal fatto che, in caso di incapacità irreversibile dell'imputato di partecipare coscientemente al processo, si origina una situazione di sospensione sine die . Tuttavia, porterebbero a risultati diversi, in quanto l'una mira a far decorrere la prescrizione nonostante la sospensione del processo per l'incapacità dell'imputato di parteciparvi, l'altra a definire immediatamente il processo, mediante una pronuncia di estinzione del reato. Le due soluzioni, non prospettate in un rapporto di subordinazione, sono tra loro alternative, in quanto, se si accogliesse la questione di legittimità costituzionale dell'art. 150 cod. pen. mediante un pronuncia additiva che equipari alla morte del reo l'incapacità sopravvenuta ed irreversibile dello stesso, diventerebbe priva di rilevanza la questione relativa all'art. 159 cod. pen. Indipendentemente dal suo carattere ancipite, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 159, primo comma, cod. pen. è manifestamente inammissibile, anche perché, con la sentenza n. 45 del 2015, è stata già dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma censurata, «nella parte in cui, ove lo stato mentale dell'imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile». Per il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le questioni concernenti norme medio tempore dichiarate illegittime sono manifestamente inammissibili, v., ex multis , ordinanza n. 129/2015.
sentenza 4/2016massima n. 38693 Riguarda ancheart. 150 Codice penale
Reati e pene - Accertata irreversibilità dell'incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo - Sospensione del corso della prescrizione - Mancata esclusione - Carente motivazione in punto di rilevanza - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 159, primo comma, cod. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, Cost., «nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione, anche in presenza delle condizioni di cui agli artt. 71 e 72 c.p.p., laddove sia accertata l'irreversibile incapacità derivante da infermità mentale dell'imputat[o] di partecipare coscientemente al processo». Infatti, la mancata indicazione delle ragioni per le quali il remittente non ha pronunciato l'assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto, rende carente la motivazione sul necessario requisito della rilevanza.
sentenza 45/2015massima n. 38286 Reati e pene - Sospensione del procedimento per l'accertata irreversibilità dell'incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo - Sospensione del corso della prescrizione - Mancata esclusione - Irragionevolezza - Assimilazione di fattispecie profondamente diverse - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori censure.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 159, primo comma, cod. pen., nella parte in cui, ove lo stato mentale dell'imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile. È irragionevole la protrazione indefinita nel tempo della sospensione del processo - con la conseguenza della tendenziale perennità della condizione di giudicabile dell'imputato, dovuta all'effetto, a sua volta sospensivo, sulla prescrizione, giacché entra in contraddizione con la ratio posta a base, rispettivamente, della prescrizione dei reati e della sospensione del processo. Posto che la sospensione è assimilabile a una parentesi, che una volta aperta deve anche chiudersi, prevedere una sospensione del corso della prescrizione senza fine determina di fatto l'imprescrittibilità del reato, dando luogo, in violazione dell'art. 3 Cost., a una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti degli imputati che vengono a trovarsi in uno stato irreversibile di incapacità processuale rispetto a coloro i quali si trovano in casi di impedimenti transitori - Per la dichiarazione di infondatezza o di inammissibilità di questioni di legittimità costituzionali sollevate, con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., in materia di sospensione processuale, v. la sentenza n. 281/1995 e le ordinanze nn. 112/2007 e 33/2003. - Per la non fondatezza di questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l'art. 72 cod. proc. pen., v. la sentenza n. 281/1995 e le ordinanze nn. 157/2004, 33/2003 e 298/1991. - Sulla non fondatezza di una questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 150 cod. pen. che prevede l'estinzione del reato per morte dell'imputato, v. l'ordinanza n. 289/2011. - Sulla inammissibilità di una analoga questione di legittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost. - dell'art. 159, primo comma, cod. pen., v. la sentenza n. 23/2013.
sentenza 45/2015massima n. 38287 Reati e pene - Sospensione del procedimento per l'accertata irreversibilità dell'incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo - Sospensione del corso della prescrizione - Mancata esclusione - Censura di norma dichiarata illegittima con la sentenza n. 45 del 2015 - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile, perché divenuta priva di oggetto, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 71 cod. proc. pen. e dell'art. 159, primo comma, del cod. pen., impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 Cost., nella parte in cui prevedono che i processi penali siano sospesi anche nelle ipotesi in cui sia accertata l'irreversibilità dell'incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo «con correlativa sospensione della prescrizione». Infatti, la sentenza n. 45 del 2015, successiva all'ordinanza di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 159, primo comma, cod. pen. nella parte in cui, ove lo stato mentale dell'imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 159, primo comma, cod. pen., v. la citata sentenza n. 45 del 2015. Sulla manifesta inammissibilità della questione perché divenuta priva di oggetto in seguito alla declaratoria di illegittimità costituzionale, v., ex multis , le citate ordinanze nn. 252/2014 e 83/2014.
Riguarda ancheart. 71 Codice di procedura penale
Processo penale - Incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo - Accertata irreversibilità - Sospensione obbligatoria del procedimento - Sospensione del corso della prescrizione - Irragionevolezza di una situazione di pratica imprescrittibilità del reato - Questione che non presenta una soluzione costituzionalmente obbligata - Necessità di valutazioni discrezionali di spettanza del legislatore - Inammissibilità della questione - Monito al legislatore.
É inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, comma 2 e 111, comma 2, Cost., dell'art. 159, comma 1, del cod. pen., nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione anche in presenza delle condizioni di cui agli artt. 71 e 72 del codice di procedura penale, laddove sia accertata l'irreversibilità dell'incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo. Sebbene, infatti, nel caso di accertamento della natura irreversibile dell'infermità mentale sopravvenuta al fatto, tale da precludere la cosciente partecipazione al giudizio dell'interessato, si verifichi una situazione di pratica imprescrittibilità del reato, che frustra la ratio e le finalità delle norme in tema di prescrizione dei reati e di sospensione del processo, non è ravvisabile nella fattispecie una conclusione costituzionalmente obbligata dell'anomalia segnalata dal remittente. Le possibilità di intervento normativo a rimedio dell'incongrua situazione dell'imputato nei cui confronti sia stata accertata l'irreversibile incapacità di partecipare in modo cosciente al procedimento sono molteplici e si concretano in scelte discrezionali, inerenti al rapporto tra mezzi e fine, come tali, in linea di principio, di competenza non della Corte, ma del legislatore. Non sarebbe tollerabile, tuttavia, l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine al grave problema individuato nella presente pronuncia. - Sull'inammissibilità di questioni rispetto alle quali non si profilino conclusioni costituzionalmente obbligate v., ex plurimis , sent. n. 134 del 2012.
sentenza 23/2013massima n. 36919 Reato in genere - Prescrizione - Cause di sospensione - Mancata inclusione, tra le cause di sospensione del corso della prescrizione, del rinvio del dibattimento per legittimo impedimento a comparire dell’imputato (nella specie, detenuto all’estero) - Prospettato contrasto con il principio di ragionevolezza, con l’obbligatorio esercizio della funzione giurisdizionale e con il principio del giudice naturale - Difetto di motivazione per omessa verifica di una soluzione interpretativa conforme a costituzione - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 159, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 111 e 112 della Costituzione, in quanto non prevede tra le cause di sospensione della prescrizione del reato anche il caso in cui il rinvio del dibattimento sia imposto da un legittimo impedimento a comparire dell'imputato. Infatti il giudice ha il dovere di verificare se la norma sia suscettibile di una interpretazione conforme a Costituzione, potendo sollevare questione di legittimità costituzionale solo dopo avere accertato che è impossibile seguire un'interpretazione costituzionalmente corretta: e nel caso di specie, prima una parte della giurisprudenza di legittimità e successivamente le Sezioni unite penali della Corte di cassazione, hanno affermato che il rinvio del dibattimento ha effetto sospensivo della prescrizione ove sia disposto per impedimento dell'imputato o del difensore. - Cfr. in senso analogo, con riferimento alla medesima norma oggetto del presente giudizio, ordinanza n. 233/2000.
Reato in genere - Prescrizione - Casi di sospensione del corso della prescrizione - Rinvio o sospensione del dibattimento per legittimo impedimento a comparire del difensore - Mancata previsione - Dedotta violazione, in via subordinata, del principio di obbligatorietà dell'azione penale, con lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Motivazione 'per relationem' a precedenti ordinanze in ordine alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilita', per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, avendo il rimettente richiamato solo 'per relationem' le motivazioni di precedenti sue ordinanze, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 486 del codice di procedura penale in relazione all'art. 159, primo comma del codice penale, denunziato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, nella parte in cui "non prevde tra i casi di sospensione del procedimento, da cui discende la sospensione della prescrizione, il differimento reso necessario dalla sussistenza di un legittimo impedimento" dell'impuato o del suo difensore. A.M.M.
Riguarda ancheart. 486 r.d. 1399/1930
Reato in genere - Prescrizione - Sospensione del corso della prescrizione - Sospensione del procedimento o dei termini di custodia cautelare imposta da una particolare disposizione di legge - Interpretazione della corte di cassazione - Mancata previsione, tra i casi di sospensione della prescrizione, delle ipotesi in cui, a prescindere dallo stato detentivo dell'imputato, si verifichino cause di sospensione dei termini di custodia cautelare - Denunciata irragionevolezza con disparità di trattamento tra imputati detenuti e imputati non detenuti - Questione meramente interpretativa - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilita' - in quanto la questione risulta sollevata al fine di ottenere un avallo all'interpretazione propugnata dal giudice rimettente, attribuendo alla Corte un compito che rientra tra quelli tipici del giudice ordinario - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 159 del codice penale, denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, per tutti i reati e a prescindere dallo stato detentivo dell'imputato, la sospensione del corso della prescrizione, ove si verifichino cause di sospensione dei termini della custodia cautelare. - v., da ultimo, in tema di interpretazione della norma censurata nel giudizio di legittimita' costituzionale, le sentenze nn. 202/1998, 99/1997, 356/1996 e le ordinanze nn. 27/2000, 13/2000 e 7/1998. A.M.M.
PROCESSO PENALE - ASTENSIONE COLLETTIVA DEI DIFENSORI DALL'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - RINVIO O SOSPENSIONE DEL DIBATTIMENTO CAUSATI DALL'ADESIONE DEI DIFENSORI ALLA PREDETTA ASTENSIONE - SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA LESIONE DEGLI ARTT. 3, 97 E 112 COST. - AMBITO RISERVATO ALLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto, premesso che la Corte, con la sentenza n. 171 del 1996, ha dichiarato l'infondatezza - e, successivamente, con le ordinanze nn. 318 e 273 del 1996 e 106 del 1998, la manifesta infondatezza - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 486 cod. proc. pen., sollevata in riferimento a numerosi parametri costituzionali, tra i quali anche quelli invocati dal Pretore di Verbania, e considerato che quest'ultimo sollecita una pronuncia additiva volta ad introdurre una nuova ipotesi di sospensione del corso della prescrizione al di fuori dei casi previsti dalla legge; spetta al legislatore, nell'ambito della ragionevole ponderazione degli interessi in gioco, valutare l'opportunita' di qualsiasi inasprimento della disciplina sostanziale che attenga alla punibilita', atteso che le esigenze costituzionali da salvaguardare non si esauriscono nella tutela penale. - Cfr., altresi', S. nn. 114/1994; 447/1998 e 455/1998.
sentenza 51/1999massima n. 24460 Riguarda ancheart. 486 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - RINVIO O SOSPENSIONE DEL DIBATTIMENTO PER SCIOPERO DEGLI AVVOCATI - MANCATA PREVISIONE - RITENUTA IRRAGIONEVOLEZZA E CONSEGUENTE PREGIUDIZIO PER LA FUNZIONALITA' DELL'ATTIVITA' GIURISDIZIONALE NONCHE' PER L'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA - DEDOTTA LESIONE DEL PRINCIPIO DELL'OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - RICHIESTA DI UNA PRONUNZIA ADDITIVA CHE ESULA DAI POTERI SPETTANTI ALLA CORTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto - premesso che la Corte ha gia' dichiarato inammissibile (v., da ultimo, la sentenza n. 114 del 1994) la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 486 cod. proc. pen., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., per il dato assorbente (e pregiudiziale) rappresentato dal fatto che il giudice rimettente aveva sollecitato una pronunzia additiva 'in malam partem', volta ad introdurre una nuova ipotesi di sospensione del corso della prescrizione del procedimento al di fuori dei casi previsti dalla legge - la pronunzia additiva richiesta nella fattispecie non rientra nei poteri spettanti alla Corte, in ragione del principio di legalita' stabilito dall'art. 25 Cost.. - Cfr., pure, S. n. 171/1996 nonche' O. nn. 318/1996 e 273/1996. red.: G. Leo
Riguarda ancheart. 486 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - DIFFERIMENTO PER LEGITTIMO IMPEDIMENTO (NELLA SPECIE: A CAUSA DI EVENTO SISMICO) DELL'IMPUTATO O DEL DIFENSORE - SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE DEL REATO - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE DI RAGIONEVOLEZZA E DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - RILEVATA INDIRETTA INCIDENZA, ALTRESI', SULLA FUNZIONALITA' DEGLI UFFICI GIUDIZIARI, CON VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RILEVANZA NON ATTUALE DELLE SOLLEVATE QUESTIONI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 112 e 97 Cost., dell'art. 486 cod. proc. pen., impugnato - in via principale, limitatamente all'inciso "o rinvia" contenuto nei commi 1 e 3, e, in via subordinata, in relazione all'art. 159 cod. pen. - nella parte in cui non prevede fra i casi di sospensione del procedimento da cui discende la sospensione della prescrizione del reato il differimento reso necessario dalla sussistenza di un legittimo impedimento (nella specie: a causa di evento sismico) dell'imputato o del difensore. Nei casi di specie, infatti, l'eventualita' della prescrizione - che l'autorita' rimettente mira ad impedire, "soprattutto nei successivi gradi di giudizio" - e', al momento, oltre che futura, incerta, e pertanto la questione appare formulata in via ipotetica, con negativa incidenza sul necessario requisito dell'attualita' della rilevanza. red.: S. Pomodoro
Riguarda ancheart. 486 Codice di procedura penale
REATO IN GENERE - PRESCRIZIONE - CASI DI SOSPENSIONE - INCLUSIONE TRA DI ESSI DELLA SOSPENSIONE E DEL RINVIO DEL DIBATTIMENTO PER MANCATA PARTECIPAZIONE DEL DIFENSORE A CAUSA DI ASTENSIONE DALLE UDIENZE DELIBERATA DALLA CATEGORIA PROFESSIONALE - POSSIBILITA'DI RITENERLA GIA' IMPLICITAMENTE PREVISTA IN BASE ALL'INTERPRETAZIONE DELLE NORME VIGENTI (IN PARTICOLARE DELL'ART. 486, QUINTO COMMA, COD. PROC. PEN.) - ESCLUSIONE.
Non puo' sostenersi che alla inclusione, tra i casi di sospensione del corso della prescrizione del reato previsti dall'art. 159 cod. pen., della sospensione e del rinvio del dibattimento per mancata partecipazione del difensore dovuta all'astensione dalle udienze deliberata dalla categoria professionale, possa pervenirsi in via interpretativa, sulla base delle norme vigenti. Ne' a tal fine vale far richiamo all'art. 486, quinto comma, cod. proc. pen., atteso che ne' sotto la vigenza del codice abrogato ne' con riferimento al nuovo codice di rito, risulta essersi affermata in dottrina o in giurisprudenza una tesi interpretativa che abbia ricondotto le ipotesi di stasi dibattimentale dovute all'impedimento dell'imputato o del suo difensore (considerate nel su citato articolo) nell'alveo del concetto di "sospensione del procedimento penale imposta da una particolare disposizione di legge", che a mente dell'art. 159 cod. pen. opera anche sul corso della prescrizione. red.: S.P.
Riguarda ancheart. 486 Codice di procedura penale
REATO IN GENERE - PRESCRIZIONE - CASI DI SOSPENSIONE - MANCATA INCLUSIONE TRA DI ESSI DELLA SOSPENSIONE E DEL RINVIO DEL DIBATTIMENTO PER MANCATA PARTECIPAZIONE DEL DIFENSORE A CAUSA DI ASTENSIONE DALLE UDIENZE DELIBERATA DALLA CATEGORIA PROFESSIONALE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA - FORMULAZIONE DELL'IMPUGNATIVA IN TERMINI ALTERNATIVI IMPLICANTI SCELTE DI ESCLUSIVA SPETTANZA DEL LEGISLATORE - RICHIESTA DI PRONUNCIA ADDITIVA NON CONSENTITA DAL PRINCIPIO DI LEGALITA' - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
Le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento al principio di eguaglianza e ragionevolezza, nei confronti dell'art. 159 cod. pen., per la mancata previsione della sospensione del corso della prescrizione del reato per il tempo della durata della sospensione e del rinvio del dibattimento conseguenti a mancata presentazione, allontanamento o mancata partecipazione del difensore dell'imputato, dovuti alla astensione dalle udienze deliberata dalla categoria professionale, che rendono l'imputato privo di assistenza, non possono essere decise nel merito. Gia' il fatto che le questioni siano state proposte con la richiesta, da parte dell'autorita' rimettente, in via principale, della estensione all'ipotesi in oggetto, della disciplina della sospensione della prescrizione dettata, per i reati ivi indicati, dall'art. 16, lett. c), della legge n. 152 del 1975, o, in subordine, dell'applicazione di una normativa omologa a quella posta, dall'art. 304, primo comma, lett. b), cod. proc. pen. riguardo alla sospensione dei termini della custodia cautelare, evidenzia la necessita' di una scelta tra opzioni alternative che - non potendosi prefigurare una soluzione univoca come la sola costituzionalmente dovuta - soltanto il legislatore e' abilitato a compiere. Ma al di la' di tale rilievo resta il dato assorbente e pregiudiziale rappresentato dall'avere il giudice 'a quo' sollecitato nella specie una pronuncia additiva 'in malam partem', volta ad introdurre una nuova ipotesi di sospensione del corso della prescrizione al di fuori dei casi previsti dalla legge: pronuncia che palesemente fuoriesce dai poteri spettanti alla Corte costituzionale ostandovi il principio di legalita' sancito dall'art. 25 Cost.. Va comunque espresso l'auspicio che una situazione patologica come quella descritta nel provvedimento di rimessione formi oggetto di un attento esame in sede legislativa. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 159, primo comma, cod. pen.). - Sui limiti ai poteri decisori della Corte derivanti dal principio costituzionale di legalita', v. da ultimo, sempre in tema di prescrizione del reato, O. n. 489/1993, e, per ipotesi analoghe, O. nn. 188/1983 e 98/1983. red.: S.P.
IMPUTATO - DETENUTO ALL'ESTERO PER DIVERSO REATO E NON ESTRADATO - MANCATA PREVISIONE DELL'IMPEDIMENTO COME CAUSA DI SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile - perche` del tutto identica a quella (sollevata dallo stesso giudice in altro procedimento a carico dello stesso imputato) gia` decisa, con ordinanza, nel senso della manifesta inammissibilita` - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 159 del cod. pen., denunziato, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto, non prevedendo quale causa di sospensione della prescrizione la detenzione dell'imputato all'estero, determinerebbe un diverso trattamento tra l'imputato detenuto nel territorio dello Stato, nei cui confronti si puo` procedere penalmente e l'imputato detenuto all'estero, per il quale sussiste un legittimo impedimento alla comparizione in udienza e nei confronti del quale puo` verificarsi l'estinzione del reato per prescrizione. - O. n. 115/1983.
REATO IN GENERE - VILIPENDIO DELLE FORZE ARMATE - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE DEL MINISTRO PER LA GIUSTIZIA - MANCATA PREVISIONE DI UN TERMINE PER L'ESERCIZIO DEL RELATIVO POTERE - SOSPENSIONE DEL CORSO DELLA PRESCRIZIONE - ERRATA INDIVIDUAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA - DIFFICOLTA' NELL'INDIVIDUAZIONE DEL PETITUM - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - cp artt. 159, primo comma, e 313; rdl 9 dicembre 1941, n. 1386, art. 3. - cst art. 3.
In questione vertente sulla mancata previsione di un termine per l'esercizio del potere dell'autorizzazione a procedere attribuito al Ministro della Giustizia, non e' corretto il riferimento all'art. 313 cod. pen. e all'art. 3 r.d.l. 9 dicembre 1941, n. 1386 (che ne estende la disciplina a taluni reati militari) in quanto trattasi di disposizioni di carattere sostanziale che si limitano a prevedere l'autorizzazione ministeriale come imprescindibile condizione del procedere. Tutti gli aspetti concernenti l'effettivo procedere ed i relativi comportamenti processuali sono contemplati invece nell'art. 15 cod. proc. pen. si' che, in ipotesi, era questa la disposizione che doveva essere denunziata. A sua volta, l'impugnazione dell'art. 159, primo comma, cod. pen., (che nei casi di autorizzazione a procedere dispone la sospensione del corso della prescrizione) comporta difficolta' nell'individuazione del "petitum" in quanto, se fosse accolta la questione del termine, la sospensione del corso della prescrizione dovrebbe rimanere in vigore, mentre se quella fosse respinta, l'eventuale accoglimento limitato all'art. 159, primo comma, cod. pen. non risolverebbe la lamentata difficolta'. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 159, primo comma, e 313 cod. pen. e 3 r.d.l. 9 dicembre 1941, n. 1386, in riferimento all'art. 3 Cost.).
Riguarda ancheart. 313 Codice penaleart. 3 r.d.l. 1386/1941
PROCESSO PENALE - DETENZIONE SOFFERTA DALL'IMPUTATO ALL'ESTERO - MANCATA PREVISIONE FRA LE CAUSE DI SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - INSUSSISTENZA IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO IN CORSO - IMPUGNATIVA ASTRATTA ED IPOTETICA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 159 cod. pen. nella parte in cui detta norma non prevede come causa di sospensione della prescrizione la detenzione sofferta dall'imputato all'estero. La questione, sollevata sul presupposto che la norma impugnata impedisca la celebrazione del processo a quo, mentre cio' si deve all'effetto dato alla detenzione dell'imputato all'estero da altra non impugnata disposizione (art. 497 cod. proc. pen.), e' infatti nello stesso giudizio irrilevante, anche perche' la prescrizione del reato e' nel caso, allo stato, una mera eventualita'. - S. n. 212/1974.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - COD. PEN. ART. 159 (SOSPENSIONE DEL CORSO DELLA PRESCRIZIONE), E COD. PROC.PEN., ART. 69 - OMESSA PREVISIONE DELLA SOSPENSIONE NEI CASI DI GIUDIZI DI RICUSAZIONE DEL GIUDICE - SOSTANZIALE RICHIESTA ALLA CORTE DI UNA SENTENZA ADDITIVA IN MATERIA PENALE (INTEGRAZIONE DELLA SERIE DEI CASI DI SOSPENSIONE) - INCOMPETENZA DELLA CORTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Rientra nel potere discrezionale del legislatore di prevedere i casi di sospensione della prescrizione penale onde e' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25 e 112 Cost., degli artt. 159 cod. pen. e 69 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono la sospensione del giudizio nei casi di ricusazione del giudice, quale causa di sospensione della prescrizione.
Riguarda ancheart. 69 r.d. 1399/1930