Il progetto regolava (art. 15) il concorso di più leggi penali, disponendo che quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano, contemporaneamente o successivamente, la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito. Con ciò volevasi in sostanza applicare il principio generale: generi per speciem derogatur. Nella mia Relazione sul progetto definitivo (nn. 35-37) ho ampiamente spiegato la ragione di questa disposizione e il perchè essa debba considerarsi come la chiave di volta per la sicura interpretazione di parecchie norme della parte generale, e più ancora della parte speciale del codice. Ora la Commissione parlamentare ha proposto, in via principale, la soppressione dell'articolo, da essa ritenuto superfluo, e, subordinatamente, l'uso di una dizione più chiara. La disposizione non apparisce però affatto superflua, quando si pensi all'innumerevole e sempre fluttuante quantità delle leggi penali speciali. La Commissione osservò che, secondo alcuni, non sarebbe neppur possibile che più leggi (una generale e l'altra o le altre speciali) regolino la stessa materia. Ma questa osservazione non tien conto del fatto che più leggi, sebbene non abbiano lo stesso identico oggetto, possono però regolare la stessa materia, nel senso che, se questa non fosse regolata dalla legge speciale, soggiacerebbe alla disciplina della legge generale. Se, ad esempio, i vigenti codici penali militari non prevedessero particolarmente determinate specie di delitti contro la persona (insubordinazione) e di furto, tali delitti sarebbero punibili a norma del codice penale comune. Chi dunque può ragionevolmente negare che in simili casi siavi identità di materia, sebbene l'oggetto giuridico delle predette leggi non sia del tutto identico? L'espressione «la stessa materia» non è da assumersi nel senso d'una perfetta identità, ma nel senso sopra indicato: che, cioè, se la legge speciale non eccettuasse espressamente la materia di cui si tratta, questa rientrerebbe perfettamente, e non soltanto per analogia, nella disciplina della legge generale. In questo senso, cioè con riguardo alla identità essenziale, e non anche a quella accidentale, l'espressione è usata altresì nell'articolo 5 delle disposizioni preliminari al codice civile. Parve alla Commissione che non risultasse chiaro se la disposizione in esame regoli ipotesi di concorso di leggi o di successione di leggi. Ma è manifesto che un concorso di leggi si può avere tanto nel caso in cui più leggi siano emanate contemporaneamente, quanto se siano pubblicate successivamente, condizione essenziale per il concorso stesso essendo soltanto quella che più leggi siano in vigore nello stesso tempo. In ogni modo, per evitare che le parole «contemporaneamente o successivamente», usate nell'articolo 15 del progetto, potessero trarre in inganno, le ho soppresse, non potendo esservi dubbio che la legge speciale deroghi alla legge generale, tanto se questa sia anteriore quanto se sia posteriore nel tempo. Rimane così affermato il principio nella sua essenza, senza accennare al rapporto in cui le varie leggi si trovano sotto l'aspetto cronologico della loro emanazione, mentre è manifesto che, quando si fa l'ipotesi di più leggi regolanti la stessa materia, si presuppone che esse siano contemporaneamente in vigore. TITOLO II. Delle pene.
Relazione al Codice penale (1930), n. 12
Parve alla Commissione parlamentare che le pene comminate per i singoli reati fossero in generale troppo rigorose, tanto più che a molte di esse si aggiungono le misure di sicurezza. A questo proposito devesi peraltro tener presente che una delle ragioni della riforma e uno degli scopi del codice è il rinvigorimento della repressione penale. Questo fine, approvato dal Parlamento, non si potrebbe conseguire, se non si rendessero più gravi le pene. Ma, come ho già avuto occasione di avvertire, il codice fornisce mezzi efficacissimi per far luogo all'equità e all'indulgenza in tutti i casi in cui siano giustificate. Non sembra poi esatto il riferimento alle misure di sicurezza, le quali, come ho già rilevato, hanno natura e scopi diversi dalle pene. Del resto l'osservazione della Commissione su questo punto male si concilia con le proposte fatte dalla Commissione medesima, in vari casi, come si vedrà, di aumentare le pene comminate dal progetto. Io poi, anche di mia iniziativa, rispetto a singoli reati, quando mi parve giusto, ho diminuito le pene stabilite dal progetto.
Relazione al Codice penale (1930), n. 13
La Commissione parlamentare avrebbe voluto che nella disciplina delle pene principali, anzi, come essa dice, «nell'ordinamento del sistema penitenziario», si stabilisse una differenza di trattamento fra i condannati per reati colposi, e quelli per reati dolosi con particolare carattere di gravità o di malvagità. Non ripeterò le ragioni che mi indussero ad abolire la distinzione, del resto quasi meramente nominale, fatta dal codice del 1889, tra la reclusione e la detenzione. Per i reati colposi e per quelli determinati da motivi non immorali il codice commina, quando è opportuno, la pena pecuniaria alternativamente con quella detentiva. Del desiderio della Commissione, poi, si terrà conto nella riforma dei regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena.
Relazione al Codice penale (1930), n. 14