Art. 274 (Codice penale militare di guerra) — Prigionieri di guerra
Le norme stabilite dagli articoli precedenti per i militari si applicano anche per i prigionieri di guerra sottoposti a procedimento penale; salvo l'adempimento di obblighi speciali eventualmente imposti dalla legge o dalle convenzioni internazionali, ovvero dai regolamenti sulla prigionia di guerra.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva