Art. 167 c.p.Estinzione del reato

[1]Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato e' estinto.

[2]((In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene)).

Testo vigente dal 28 febbraio 1990, tuttora in vigore · versione 121 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art167 · fonte su Normattiva