Art. 168-quater c.p.
Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova
((La sospensione del procedimento con messa alla prova e' revocata:
- 1)in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilita';
- 2)in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede)).
Testo vigente dal 17 maggio 2014, tuttora in vigore · versione 257 su Normattiva