Art. 171 c.p. — Morte del reo dopo la condanna
La morte del reo, avvenuta dopo la condanna, estingue la pena.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
La morte del reo, avvenuta dopo la condanna, estingue la pena.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 150 — Morte del reo prima della condanna
La morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato.…
Art. 452-ter — Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale e di commercio di prodotti inquinanti
… fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-bis.1 deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei…
Art. 35 — Condizione giuridica del condannato alla pena di morte con degradazione
Il condannato alla pena di morte con degradazione e' equiparato al condannato all'ergastolo, per quanto concerne la sua condizione giuridica.…
Art. 38 — Condizione giuridica del condannato alla pena di morte
Il condannato alla pena di morte e' equiparato al condannato all'ergastolo, per quanto riguarda la sua condizione giuridica. 5 ------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti…
Art. 56 — Esecuzione delle sentenze di condanna alla pena di morte
o di condanna che importa la degradazione). Fino a quando non siano stati emanati i regolamenti militari indicati negli articoli 25 e 404 del codice penale militare di pace, si applicano, per la esecuzione delle sentenze di condanna alla pena di morte o di condanna…
Art. 32 — Colloqui e dichiarazioni del condannato alla pena di morte
Sono ammessi, per il condannato alla pena di morte, tutti i colloqui che il pubblico ministero ritiene di autorizzare. Qualora, il condannato chieda di fare dichiarazioni, il comandante del carcere militare ne avvisa immediatamente il procuratore militare del …
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Il perdono giudiziale, secondo il progetto, poteva essere concesso ai minori di anni diciotto, quando la legge stabilisse per il reato commesso una pena detentiva non superiore ad un anno. La Commissione parlamentare propose che questo limite venisse portato a due anni. Informandomi a quei criteri di provvida larghezza, ai quali ho sopra accennato, accolsi la proposta, disponendo che il perdono possa concedersi quando si tratta di pena detentiva non superiore nel massimo a due anni o di pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire diecimila (art. 169).
Relazione al Codice penale (1930), n. 84
La Commissione parlamentare avrebbe desiderato che la prescrizione estintiva della pena fosse estesa anche alla condanna alla pena di morte o dell'ergastolo. Richiamo qui ciò che ho esposto a proposito della non accettata proposta di rendere prescrittibili i reati punibili con le predette pene. Tali ragioni sono ancora più forti rispetto alla prescrizione della pena, perchè questa presuppone che la responsabilità del colpevole sia stata irrevocabilmente accertata. Anche per il codice del 1889 la pena dell'ergastolo era imprescrittibile, e nessuna voce autorevole, ch'io sappia, si è mai levata a protestare contro questa saggia disposizione, malgrado i sentimenti di eccessiva indulgenza verso i delinquenti che si erano fatti strada nella legislazione e nella dottrina del tempo.
Relazione al Codice penale (1930), n. 85
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art171 · fonte su Normattiva