Art. 32 — Colloqui e dichiarazioni del condannato alla pena di morte
Sono ammessi, per il condannato alla pena di morte, tutti i colloqui che il pubblico ministero ritiene di autorizzare. Qualora, il condannato chieda di fare dichiarazioni, il comandante del carcere militare ne avvisa immediatamente il procuratore militare del Re Imperatore, che le riceve senza ritardo e ne compila il processo verbale.
Testo vigente dal 27 settembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva