Art. 174 c.p.
Indulto e grazia
[1]L'indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un'altra specie di pena stabilita dalla legge. Non estingue le pene accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna.
[2]Nel concorso di piu' reati, l'indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati.
[3]Si osservano, per l'indulto, le disposizioni contenute nei tre ultimi capoversi dell'articolo 151.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva