La Commissione parlamentare ha fatto qualche rilievo in ordine al danno non patrimoniale. Essa vorrebbe, anzitutto, che si dicesse: «danno morale» (termine usato nell'articolo 85 del progetto italo-francese di codice unico delle obbligazioni), anzichè: «non patrimoniale». Ma è più esatto il termine usato dal codice, perchè ci sono dei danni morali che sono contemporaneamente «morali» e «patrimoniali» (come, ad esempio, quando viene denigrata la perizia professionale d'un medico), così che, qualora la legge usasse l'espressione «danno morale», potrebbe sorgere il dubbio, se per la risarcibilità del danno morale sia necessario che esso abbia anche dei riflessi patrimoniali. Nel sistema del codice, invece, il danno morale che si associa a detrimenti patrimoniali è risarcibile come danno patrimoniale, mentre il danno morale, che non riguarda in alcun modo il patrimonio, è risarcibile solo come tale, cioè come danno «non patrimoniale». Si aggiunga che «danno morale» si contrappone piuttosto a «danno fisico», che a «danno non patrimoniale», e il danno fisico può essere, a seconda dei casi, patrimoniale o non patrimoniale. La predetta Commissione mi invitò inoltre ad esaminare se sia da mantenere, nelle ipotesi indicate nell'articolo 7 del codice di procedura penale del 1913, la facoltà di assegnare alla parte lesa una particolare indennità a titolo di riparazione pecuniaria dell'offesa. Ma, posto che oltre il danno patrimoniale e non patrimoniale non può esistere alcun'altra specie di danno riparabile, non mi sembra il caso di seguire la Commissione parlamentare su questo punto, il nuovo codice disponendo in tale materia assai più largamente che il codice di procedura penale del 1913. Se, come a suo tempo ho rilevato, l'offesa non ha prodotto neppure un danno non patrimoniale, ciò significa che si tratta soltanto di un risentimento cupido di vendetta o di lucro, e non di un detrimento che giustamente reclami una riparazione pecuniaria. Per soddisfare codesto risentimento bisognerebbe ritornare alla pena privata, istituto abolito da secoli, e che di proposito non si è voluto ripristinare. Non è decisivo poi l'argomento d'opportunità, che la Commissione adduce a sostegno della sua proposta, che cioè facile è stabilire la riparazione pecuniaria, che compensa l'offesa con la soddisfazione data dal denaro, mentre assai difficile è stabilire, con rigorosa commisurazione, l'ammontare del danno meramente morale. Nessuno pretende che si faccia codesta «rigorosa commisurazione», la quale, tra l'altro, è impossibile, appunto perchè si tratta di valutare un danno non patrimoniale. Il giudice applicherà, in questa materia, quei criteri che la giurisprudenza e la dottrina hanno già da tempo stabiliti. Si aggiunga, infine, che, se è giusto ed equo favorire le persone offese dai reati nel loro intento di ottenere il risarcimento del danno, non sarebbe morale favorire il conseguimento della «soddisfazione che produce il denaro» nei casi in cui il denaro non ha altra ragione di intervenire, che quella di una non commendevole speculazione.
Relazione al Codice penale (1930), n. 92