Art. 193 c.p.
Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato
[1]Gli atti a titolo oneroso, eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell'ordinario commercio, i quali siano compiuti dal colpevole dopo il reato, si presumono fatti in frode rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189.
[2]Nondimeno, per la revoca dell'atto, e' necessaria la prova della mala fede dell'altro contraente.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva