Art. 193 c.p.Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato

[1]Gli atti a titolo oneroso, eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell'ordinario commercio, i quali siano compiuti dal colpevole dopo il reato, si presumono fatti in frode rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189.

[2]Nondimeno, per la revoca dell'atto, e' necessaria la prova della mala fede dell'altro contraente.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art193 · fonte su Normattiva