Art. 195 c.p.
Diritti dei terzi
Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, i diritti dei terzi sono regolati dalle leggi civili.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Diritti dei terzi
Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, i diritti dei terzi sono regolati dalle leggi civili.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Alla Commissione parlamentare parve che tutta la disciplina degli atti a titolo gratuito od oneroso compiuti dal colpevole prima o dopo il reato (articoli 192, 193, 194) dovesse essere lasciata al codice civile, per non pregiudicare la riforma di questo codice, specialmente in materia d'azione pauliana. Codesto timore non mi è parso fondato. Il legislatore civile provvederà in via generale come riterrà più opportuno; il codice penale si limita a disciplinare la materia speciale delle obbligazioni nascenti da quei torti civili che costituiscono anche reato. Rimandare al codice civile le disposizioni di cui si tratta significherebbe differire una riforma che ha carattere d'urgenza, e che è connessa strettamente con la materia penale. Conviene inoltre notare che il codice penale ha adottato regole più rigorose di quelle della comune azione pauliana, la quale, come è noto, praticamente è quasi sempre priva di utili effetti.
Relazione al Codice penale (1930), n. 98
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art195 · fonte su Normattiva