Art. 195 c.p. — Diritti dei terzi
Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, i diritti dei terzi sono regolati dalle leggi civili.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, i diritti dei terzi sono regolati dalle leggi civili.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Corte costituzionale
Una declaratoria di illegittimità costituzionale rimuove la norma con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima della pronuncia, se non esauriti.
riuniti i giudizi relativi alle ordinanze in epigrafe, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 195, primo comma, c.p.m p., limitatamente alle parole "con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni". Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, il 14 giugno 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSS…
ECLI:IT:COST:1984:173 · leggi il testo integrale
ordina la restituzione degli atti alla Corte di Cassazione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1986. F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - U…
ECLI:IT:COST:1986:103 · leggi il testo integrale
riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale militare di Padova. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1986. F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDR…
ECLI:IT:COST:1986:104 · leggi il testo integrale
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, primo comma, c.p.m.p., sollevata dal Tribunale militare di Verona con ordinanza 27 gennaio 1984, perché l'illegittimità è già stata dichiarata con sent. 14 giugno 1984, n. 173. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7…
ECLI:IT:COST:1985:65 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 271 — Costituzione del terzo chiamato
Al terzo si applicano, con riferimento all'udienza per la quale e' citato, le disposizioni degli articoli 166, 167, primo comma e 171-ter. Se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta…
Art. 24 — Assemblea
Nell'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente. Ciascun…
Art. 2583 — Leggi speciali
L'esercizio dei diritti contemplati in questo capo e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.…
Art. 90 — Controlli e poteri sulle fondazioni del Terzo settore
I controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati sulle fondazioni del Terzo settore dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore.…
Art. 562 — Pena accessoria e sanzione civile
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 556 e 560 importa la perdita dell'autorita' maritale. 46 Con la sentenza di condanna per adulterio o per concubinato il giudice puo', sull'istanza del coniuge offeso, ordinare i provvedimenti temporanei…
Art. 3 — Regolamenti
Il potere regolamentare del Governo e' disciplinato da leggi di carattere costituzionale. Il potere regolamentare di altre autorita' e' esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformita' delle leggi particolari.…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Alla Commissione parlamentare parve che tutta la disciplina degli atti a titolo gratuito od oneroso compiuti dal colpevole prima o dopo il reato (articoli 192, 193, 194) dovesse essere lasciata al codice civile, per non pregiudicare la riforma di questo codice, specialmente in materia d'azione pauliana. Codesto timore non mi è parso fondato. Il legislatore civile provvederà in via generale come riterrà più opportuno; il codice penale si limita a disciplinare la materia speciale delle obbligazioni nascenti da quei torti civili che costituiscono anche reato. Rimandare al codice civile le disposizioni di cui si tratta significherebbe differire una riforma che ha carattere d'urgenza, e che è connessa strettamente con la materia penale. Conviene inoltre notare che il codice penale ha adottato regole più rigorose di quelle della comune azione pauliana, la quale, come è noto, praticamente è quasi sempre priva di utili effetti.
Relazione al Codice penale (1930), n. 98
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art195 · fonte su Normattiva