Art. 204 c.p.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663
Testo vigente dal 31 ottobre 1986, tuttora in vigore · versione 110 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663
Testo vigente dal 31 ottobre 1986, tuttora in vigore · versione 110 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Quanto all'applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone (così ho modificato la rubrica originaria dell'articolo), è disposto, tra l'altro, che, se la legge del tempo, in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza, è diversa, si applica la legge in vigore al tempo dell'esecuzione (art. 200). A tale proposito la Commissione parlamentare espresse l'avviso che, se la legge in vigore al tempo dell'esecuzione della misura di sicurezza stabilisse una misura più aspra o un più aspro modo di esecuzione, sarebbe equo prescrivere un nuovo esame della pericolosità. Ma con la predetta disposizione non si è voluto seguire, in materia di successione di leggi concernenti le misure di sicurezza, il sistema dell'articolo 2, anche perchè la legge, quando dispone relativamente alle misure amministrative di sicurezza, non dispone in materia «penale». Se si accogliesse la proposta della Commissione, bisognerebbe richiedere il riesame dello stato di pericolosità anche se la legge posteriore fosse più favorevole. Il progetto stabiliva che le misure di sicurezza si applicano a tutti coloro, cittadini o stranieri, che si trovano nel territorio dello Stato. Mi è parso che, se è logico limitare la applicabilità delle misure di sicurezza agli stranieri in quanto si trovino nel territorio dello Stato, non fosse opportuno estendere questa limitazione ai cittadini, i quali non si sciolgono dai loro vincoli verso lo Stato, soltanto perchè si trovino all'estero. Ho pertanto modificato quella disposizione, stabilendo che le misure di sicurezza si applicano ai cittadini ovunque si trovino, e agli stranieri che si trovano nel territorio dello Stato.
Relazione al Codice penale (1930), n. 101
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art204 · fonte su Normattiva