Art. 204 c.p.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663
Testo vigente dal 31 ottobre 1986, tuttora in vigore · versione 110 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663
Testo vigente dal 31 ottobre 1986, tuttora in vigore · versione 110 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
MISURE DI SICUREZZA - APPLICAZIONE - CRITERI - PERICOLOSITA' DEL SOGGETTO - VALUTAZIONE - MANCATA PREVISIONE - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO. - COD. PEN., ARTT. 204, 205, 207, 222. - COST., ARTT. 2, 3, 13, 24, 32.
A seguito dell'entrata in vigore della l. 10 ottobre 1986, n. 663 - il cui art. 31 ha apportato modifiche in materia di misure di sicurezza - spetta al giudice a quo, al quale vanno quindi restituiti gli atti, verificare alla stregua di detta legge la rilevanza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 204, 205, 207 e 222 cod. pen., denunziati - in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24 e 32 Cost. - in quanto "non consentono di applicare le misure di sicurezza in base ad una valutazione in concreto della pericolosita` del soggetto".
Riguarda ancheart. 207 Codice penaleart. 222 Codice penaleart. 205 Codice penale
MISURE DI SICUREZZA - APPLICAZIONE - NECESSITA' DI PREVIO ACCERTAMENTO DELLA PERICOLOSITA' DEL SOGGETTO - ESCLUSIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO. - COD. PEN., ART. 204, ULTIMO COMMA. - COST., ARTT. 2, 3, 13, 24, 27, 111.
Spetta al giudice a quo, cui vanno pertanto restituiti gli atti, verificare se la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 204, ultimo comma, cod. pen. - impugnato "in quanto non consente di applicare misure di sicurezza in base ad una valutazione in concreto" della pericolosita` del soggetto - sia tuttora rilevante alla stregua della sopravvenuta legge 10 ottobre 1986, n. 663, il cui art. 31 abroga l'art. 204 e dispone che tutte le misure di sicurezza personale sono ordinate previo accertamento in concreto della pericolosita` del soggetto. (Restituzione degli atti relativi alla questione sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, 27 e 111 Cost.).
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art204 · fonte su Normattiva
MISURE DI SICUREZZA - PERICOLOSITA' SOCIALE PRESUNTA - RICOVERO IN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO - OBBLIGATORIETA' DEL PROVVEDIMENTO - QUESTIONI IN VARIO SENSO GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
- S. n. 139/1982.
Riguarda ancheart. 222 Codice penale
MISURE DI SICUREZZA - MISURE DI SICUREZZA PERSONALI - IMPUTATO PROSCIOLTO PER INFERMITA' PSICHICA AL MOMENTO DEL FATTO - RICOVERO IN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO - OBBLIGATORIETA' - QUESTIONI GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questioni gia' dichiarate non fondate in riferimento agli artt. 27 e 32, primo comma, Cost., manifestamente infondate in riferimento all'art. 24 Cost., e decise con pronuncie di illegittimita' costituzionale - per violazione dell'art 3, primo, comma Cost. - relativamente agli impugnati artt. 204, cpv e 222, primo comma, cod. pen., nelle parti denunziate dai giudici " a quibus ". - S. n. 139/1982.
Riguarda ancheart. 222 Codice penale
- MISURE DI SICUREZZA - RICOVERO OBBLIGATORIO IN OSPEDALE GIUDIZIARIO - SEMINFERMI DI MENTE - MANCANZA DI UNA VERIFICA DELLA PERSISTENTE PERICOLOSITA' AL TEMPO DI APPLICAZIONE DELLA MISURA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE IPOTESI DI INFERMITA' TOTALE - PRECEDENTE PRONUNCIA D'ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - COD. PEN., ART. 204, SECONDO COMMA, 219, PRIMO COMMA. - COST., ART. 3
La Corte, con sentenza n. 139 del 1982, ha ritenuto priva di ragionevolezza, in riferimento all'ipotesi di totale infermita' psichica, la presunzione assoluta di persistenza, al momento dell'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e di custodia, dell'infermita' psichica accertata rispetto all'epoca del fatto, nel presupposto che l'assunto, per cui tale infermita' non puo' subire mutamenti significativi dal momento del delitto a quello del giudizio, non poggia su dati di esperienze suscettibili di generalizzazione, ma anzi costituire un'inversione totale della logica del giudizio scientifico. La presunzione di cui all'art. 219, primo comma, cod. pen., riguardante l'ipotesi di seminfermita' psichica, risulta ancor piu' irragionevole perche' sussiste una maggiore probabilita' che si verifichi una positiva evoluzione della malattia (anche perche', in linea di massima, e' maggiore la distanza temporale fra giudizio penale ed esecuzione della misura). Di conseguenza, sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 204, secondo comma, e 219, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in casa di cura e di custodia dell'imputato condannato per delitto non colposo ad una pena diminuita per cagione di infermita' medesima al tempo dell'applibcazione della misura di sicurezza. - S. n. 139/1982.
Riguarda ancheart. 219 Codice penale
MISURE DI SICUREZZA - SISTEMA DI IRROGAZIONE AUTOMATICA PER EFFETTO DELLA DICHIARAZIONE DI ABITUALITA' O PROFESSIONALITA' NEL REATO - COD. PEN., ARTT. 102, 103, 105, 109, 204, 216, NN. 1 E 2, E 217 - NON E' VIOLATO L'ART. 25 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
E' senz'altro da escludere che l'art. 25 della Costituzione possa interpretarsi nel senso che consenta l'applicazione delle misure di sicurezza solo in via alternativa alla pena e che percio', se correlate a fatti costituenti reato, per i quali vi e' gia' previsione di pena, tali misure debbano considerarsi illegittime. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in base a tale assunto (che oltretutto comporterebbe l'incostituzionalita' dell'intero sistema delle misure di sicurezza quale risulta dal codice penale) riguardo alla irrogazione di misure di sicurezza per effetto della dichiarazione di abitualita' e professionalita' nel reato, prevista dagli artt. 102, 103, 105, 109, 204, 216, nn. 1 e 2, e 217 codice penale.
Riguarda ancher.d. 1398/1930art. 109 Codice penaleart. 102 Codice penaleart. 217 Codice penaleart. 103 Codice penaleart. 105 Codice penalee altri 1
MISURE DI SICUREZZA - ASSOLVONO ANCHE ALLA FUNZIONE DI RIEDUCAZIONE DELLA PENA. MISURE DI SICUREZZA - SISTEMA DI IRROGAZIONE AUTOMATICA PER EFFETTO DELLA DICHIARAZIONE DI ABITUALITA' O PROFESSIONALITA' NEL REATO - COD. PEN., ARTT. 102, 103, 105, 109, 204, 216, NN. 1 E 2, E 217 - NON VIOLANO L'ART. 27 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. 27 della Costituzione si riferisce soltanto alla pena e non considera le misure di sicurezza, proprio perche' queste ex se tendono ad un risultato che eguaglia quella rieducazione cui deve mirare la pena. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 27 Cost., riguardo all'automatica irrogazione della misura di sicurezza (colonia agricola o casa di lavoro) per effetto della dichiarazione di professionalita' od abitualita' nel reato, prevista in combinato disposto dagli artt. 102, 103, 105, 109, 204, primo e secondo comma, 216, nn. 1 e 2, e 217 cod. pen., in base all'assunto che le misure di sicurezza, se ed in quanto correlate a fatti-reati, sarebbero in contraddizione con le "finalita' educative". Cfr.: sent. nn. 168 del 1972 e 68 del 1967.
Riguarda ancher.d. 1398/1930art. 103 Codice penaleart. 105 Codice penaleart. 109 Codice penaleart. 102 Codice penaler.d. 1398/1930e altri 1
MISURE DI SICUREZZA - SISTEMA DI IRROGAZIONE AUTOMATICA PER EFFETTO DELLA DICHIARAZIONE DI ABITUALITA' O PROFESSIONALITA' NEL REATO - COD. PEN., ARTT. 102, 103, 105, 109, 204, 216, NN. 1 E 2, E 217 - NON VIOLANO L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. LEGGE - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITA' AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA.
Col prevedere negli artt. 102, 103, 105, 109, 204, 216, nn. 1 e 2, e 217 codice penale (combinato disposto), l'irrogazione automatica della misura di sicurezza per effetto della dichiarazione di abitualita' e professionalita' nel reato, il legislatore, nell'ambito della discrezionalita' consentitagli, ha ritenuto di attribuire generalizzata significazione, al fine della prevenzione criminale, agli elementi dei precedenti penali e dell'indole del nuovo reato. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, atteso che tale uniforme significazione di pericolosita' giustifica l'adottata identica regola di giudizio: non certo in contrasto con il principio di eguaglianza, bensi' al fine di farne applicazione.
Riguarda ancheart. 103 Codice penaleart. 217 Codice penaleart. 102 Codice penaler.d. 1398/1930art. 105 Codice penaleart. 109 Codice penalee altri 1
MISURE DI SICUREZZA - COD. PEN., ARTT. 204 E 213, E COD. PROC. PEN., ART. 633 - DISPOSIZIONI IMPUGNATE IN STRETTA CORRELAZIONE CON L'ART. 216 DEL CODICE PENALE (GIA' DICHIARATO NON ILLEGITTIMO) - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 204, 213 cod. pen. e 633 del cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, 27 e 28 Cost. Le sentenze n. 167 del 1972 e 148 del 1973 hanno riconosciuta la legittimita' costituzionale dell'applicazione delle misure di sicurezza; gli artt. 204, 213 del cod. pen. e 633 del cod. proc. pen., sono stati impugnati nella loro stretta correlazione con l'art. 216 del codice penale per cui la decisione sulla loro legittimita' costituzionale e' intimamente legata con la decisione sullo stesso art. 216 del codice penale.
Riguarda ancheart. 213 Codice penaleart. 633 r.d. 1399/1930
ORD. 80/74 MISURE DI SICUREZZA - MISURE DI SICUREZZA PERSONALI - COD. PEN., ARTT. 204 E 222, PRIMO COMMA - PERICOLOSITA' SOCIALE PRESUNTA - RICOVERO OBBLIGATORIO IN UN MANICOMIO GIUDIZIARIO DELL'IMPUTATO PROSCIOLTO PER INFERMITA' DI MENTE - NON VIOLANO L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 204 e 222, primo comma, del codice penale - sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 27 e 32 della Costituzione, con ordinanza 15 febbraio 1972 del giudice istruttore del Tribunale di Terni; 2 febbraio e 13 ottobre 1972 del giudice istruttore del Tribunale di Enna - essendo stata identica questione gia' dichiarata manifestamente infondata con ordinanza della Corte n. 141 del 1973.
Riguarda ancheart. 222 Codice penale
MISURE DI SICUREZZA - MISURE DI SICUREZZA PERSONALI - COD. PEN., ARTT. 204, PRIMO COMMA, E 222, PRIMO COMMA - PERICOLOSITA' SOCIALE PRESUNTA - RICOVERO OBBLIGATORIO IN UN MANICOMIO GIUDIZIARIO DELL'IMPUTATO PROSCIOLTO PER INFERMITA' PSICHICA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 204, comma primo, e 222, comma primo, del Codice penale - sollevata, con ordinanze 15 febbraio 1972 del G.I. di Terni e 11 settembre 1973 del G.I. di Brescia, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione - essendo stata questione identica gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 106 del 1972 (con riferimento all'art. 3 Cost.) e 68 del 1967 (con riferimento all'art. 32 Cost.) e manifestamente infondata con ordinanza n. 141 del 1973.
Riguarda ancheart. 222 Codice penale
MISURE DI SICUREZZA - MISURE DI SICUREZZA PERSONALI - COD. PEN. ARTT. 204, SECONDO COMMA, 222, PRIMO COMMA - PERICOLOSITA' SOCIALE PRESUNTA - RICOVERO OBBLIGATORIO IN UN MANICOMIO GIUDIZIARIO DELL'IMPUTATO PROSCIOLTO PER INFERMITA' PSICHICA - QUESTIONE GIA' DECISA IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 27, 2 E 25 DELLA COSTITUZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 204 cpv. e 222, primo comma, del codice penale, in riferimento all'art. 27 della Costituzione (questione gia' dichiarata non fondata con sentenza della Corte n. 68 del 1967) e agli artt. 2 e 25 della Costituzione (questioni gia' esaminate nelle sentenze n. 68 del 1967 e - implicitamente - 106 del 1972.
Riguarda ancheart. 222 Codice penale
MISURE DI SICUREZZA - CODICE PENALE, ART. 204, SECONDO COMMA - PERICOLOSITA' SOCIALE PRESUNTA IN CASI DETERMINATI - RICOVERO OBBLIGATORIO IN UN MANICOMIO GIUDIZIARIO DELL'IMPUTATO PROSCIOLTO PER INFERMITA' PSICHICA - NATURA ED EFFETTI.
La presunzione assoluta di pericolosita' sociale di cui all'art. 204, secondo comma, Cod. penale preclude l'accertamento, da parte del giudice, dei presupposti dai quali deriva la restrizione della liberta' personale. Si attua cosi' un sistema di difesa sociale correlativa al fatto che ha dato luogo al procedimento penale e alle condizioni sanitarie dell'imputato. D'altra parte pero' le conseguenze tratte dalla legge non hanno i caratteri dell'assolutezza perche' la misura puo' essere revocata ove la pericolosita' cessi.
Riguarda ancheart. 222 Codice penale
LIBERTA' PERSONALE - MISURE DI SICUREZZA - COD. PEN., ART. 204, SECONDO COMMA - PERICOLOSITA' SOCIALE PRESUNTA IN CASI DETERMINATI - GIUSTIFICAZIONE.
La presunzione legale di pericolosita' stabilita dall'articolo 204 del codice penale non contrasta con l'art. 13 della Costituzione poiche' la predetta presunzione si risolve nella utilizzazione di comuni esperienze alle quali il codice da' il significato di far ritenere probabile o temibile un futuro comportamento criminale, e cio' avviene con atto della autorita' giudiziaria.
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