Quanto all'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza (art. 206), il progetto si riferiva all'«imputato»; ma poichè può trattarsi anche di persone che possono non assumere o non conservare la qualità di «imputato», senza che per ciò venga a cessare la possibilità di applicare ad esse delle misure di sicurezza, ho soppressa tale parola. Il progetto, coerentemente a quanto stabiliva per la carcerazione preventiva, disponeva che il tempo dell'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza non dovesse computarsi nella durata minima della misura stessa definitivamente applicata. Ma per le medesime ragioni d'equità, che mi hanno indotto a rendere obbligatorio il computo della carcerazione preventiva nella durata della pena, ho ritenuto opportuno stabilire che il tempo dell'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza debba computarsi nella durata minima di essa.
Relazione al Codice penale (1930), n. 103
Il progetto stabiliva che le misure di sicurezza sono applicate a tempo indeterminato e non possono essere revocate, se non sia cessata la pericolosità delle persone ad esse sottoposte (art. 213, 207 del codice). Non a torto la Commissione parlamentare fece rilevare che la menzione dell'applicazione a tempo indeterminato era superflua; e perciò l'ho eliminata. Ho poi migliorato anche la struttura dell'articolo, in modo che non esige spiegazioni. La predetta Commissione avrebbe desiderato che, quanto alla revoca delle misure di sicurezza, essa fosse possibile anche prima del decorso del termine ordinario, se «si tratti di misura di sicurezza detentiva che segua una pena detentiva non inferiore ad un anno, durante la quale si siano avute prove non equivoche della cessazione della pericolosità». Ho peraltro considerato che, durante il tempo in cui il condannato è in carcere, non è possibile stabilire in modo sicuro se la sua pericolosità permanga o sia cessata. La durata minima della misura di sicurezza è stabilita a garanzia dell'interesse della difesa sociale, e non è escluso che, in pratica, il minimo abbia talvolta a funzionare nel tempo stesso anche come massimo. Ma possono presentarsi casi in cui è equo ed opportuno far cessare le misure di sicurezza in qualsiasi momento, come avviene, per le pene, mediante l'istituto della grazia. Senonchè questo atto di clemenza sovrana, che ha per oggetto appunto le «pene», non riguarda in essenza i provvedimenti amministrativi, tra i quali rientrano le misure di sicurezza. Occorreva quindi trovare un mezzo atto a far cessare le misure di sicurezza, in modo analogo a ciò che avviene per le pene in conseguenza della grazia. Ho ritenuto che quel mezzo dovesse consistere nella potestà, riconosciuta al Ministro della giustizia, di emettere provvedimenti di revoca delle misure di sicurezza, in ogni caso e senza condizioni di tempo. Nulla in verità vieta di ammettere che il più alto organo del Governo nel campo dell'amministrazione della giustizia possa esercitare un potere d'indulgenza analogo a quello della grazia, il quale, rispetto alle pene, è riservato al Capo dello Stato. È poi naturale che, data la natura e gli scopi di un simile potere, non si debbano prestabilire condizioni per il suo esercizio; neppure quella della cessazione dello stato di pericolosità, quantunque sia logico prevedere che il Ministro, nelle sue decisioni in questa materia, terrà conto anche di tale elemento. Ho aggiunto quindi all'articolo in esame un capoverso, per il quale, in ogni caso, e anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge, la misura di sicurezza applicata dal giudice può essere revocata con decreto del Ministro della giustizia. È quasi superfluo rilevare la grande importanza pratica di questa disposizione che potrà talora attenuare il rigore del sistema delle misure di sicurezza e si risolve in una maggiore garanzia per coloro che vi sono sottoposti.