Art. 21 c.p.
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[1]La pena di morte si esegue, mediante la fucilazione, nell'interno di uno stabilimento penitenziario, ovvero in un altro luogo indicato dal Ministro della giustizia.
[2]L'esecuzione non e' pubblica, salvo che il Ministro della giustizia disponga altrimenti.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 5 ottobre 1944 · versione 0 su Normattiva