Art. 211-bis c.p. — Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza
[1]Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano gli articoli 146 e 147.
[2]((Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti dell'autore di un delitto consumato o tentato commesso con violenza contro le persone ovvero con l'uso di armi e vi sia concreto pericolo che il soggetto commetta nuovamente uno dei delitti indicati il giudice puo' ordinare il ricovero in una casa di cura o in altro luogo di cura comunque adeguato alla situazione o alla patologia della persona)).
Testo vigente dal 23 marzo 2001, tuttora in vigore · versione 180 su Normattiva