Art. 211-bis c.p.Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza

[1]Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano gli articoli 146 e 147.

[2]((Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti dell'autore di un delitto consumato o tentato commesso con violenza contro le persone ovvero con l'uso di armi e vi sia concreto pericolo che il soggetto commetta nuovamente uno dei delitti indicati il giudice puo' ordinare il ricovero in una casa di cura o in altro luogo di cura comunque adeguato alla situazione o alla patologia della persona)).

Testo vigente dal 23 marzo 2001, tuttora in vigore · versione 180 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art211bis · fonte su Normattiva