Art. 211-bis c.p.Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza

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((Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano gli articoli 146 e 147)).

Testo vigente dal 3 agosto 1999 al 23 marzo 2001 · versione 171 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art211bis · fonte su Normattiva