Art. 214 c.p.
Inosservanza delle misure di sicurezza detentive
[1]Nel caso in cui la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva si sottrae volontariamente alla esecuzione di essa, ricomincia a decorrere il periodo minimo di durata della misura di sicurezza dal giorno in cui a questa e' data nuovamente esecuzione.
[2]Tale disposizione non si applica nel caso di persona ricoverata in un manicomio giudiziario o in una casa di cura e di custodia.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva