Il progetto definitivo dava facoltà al giudice di aggiungere alla condanna all'ergastolo l'isolamento anche diurno, per un tempo non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, e alla condanna alla reclusione l'isolamento diurno per un tempo non inferiore a un terzo della pena inflitta e non superiore a un anno. La Commissione parlamentare propose la soppressione dell'isolamento diurno, salvo il caso di concorso di delitti. Il regime della segregazione cellulare continua, cioè diurna e notturna, rappresenta un'applicazione di criteri psicologici e morali fondati sopra una base erronea. È infatti una petizione di principio attribuire, come regola, efficacia emendatrice a un tal regime in quanto si suppone, erroneamente, che i comuni delinquenti siano capaci (come dicevano i sostenitori del sistema) di «ripiegarsi sopra sè stessi», di meditare sul mal fatto, di sentire il pungolo del rimorso e di ravvedersi, per effetto del raccoglimento inerente all'isolamento: si suppone, insomma, il proprio modo di sentire e di pensare in soggetti che sentono e pensano molto diversamente da noi. Questo regime, ideato da un sacerdote italiano ed applicato per breve tempo nel Granducato di Toscana, trovò favore negli Stati Uniti d'America, dove venne accolto, in tutto o in parte, nei così detti sistemi filadelfiano, auburniano, ecc. Quando poi, nella seconda metà del secolo scorso, si provvide alla riforma carceraria in Italia, il sistema, seguendo l'andazzo dei tempi, venne reimportato in Italia come primo periodo, di purgazione morale, delle maggiori pene detentive. Ma l'esperienza ha dimostrato che il sistema non solo non ha prodotto l'effetto dello sperato ravvedimento dei rei, ma è stato causa, invece, di un positivo peggioramento fisico e morale. Ed è questa una delle ragioni per cui non fu mai provveduto ad apprestare un numero di celle sufficienti per l'applicazione completa del sistema penale del codice del 1889, mentre invece non mancarono provvedimenti legislativi diretti a favorire il regime del lavoro in comune specialmente all'aperto (legge 26 giugno 1904, n. 285; R. decreto-legge 29 novembre 1917, n. 2038). Ma, se queste considerazioni possono indurre a ripudiare il sistema del codice finora vigente, non devono portare allo eccesso di escludere del tutto l'isolamento continuo dal regime carcerario. Ciò che si deve evitare è l'applicazione di questo regime senza necessità. Il progetto definitivo, negli articoli 22 e 23, consentiva di applicare l'isolamento anche diurno per i condannati all'ergastolo e alla reclusione, tramutando in facoltà del giudice l'obbligo stabilito nel codice del 1889, affinchè si potesse evitarne l'applicazione in quei casi, in cui, a giudizio del magistrato, l'isolamento stesso potesse ritenersi inopportuno. Ma, ripresa in esame questa disposizione, che pure in astratto appare sufficiente a prevenire ogni danno individuale, mi sono convinto che essa in pratica non dà bastevole garanzia, in quanto il giudice, nel momento della pronuncia della sentenza di condanna, non sempre può avere a sua disposizione tutti gli elementi necessari per decidere sull'opportunità concreta di ordinare la segregazione continua e per stabilirne la durata. Tenuto conto, quindi, della difficoltà di un illuminato esercizio di questa facoltà del giudice, ho ritenuto opportuno sopprimere (art. 22 e 23) la possibilità di applicare l'isolamento continuo ai condannati all'ergastolo e alla reclusione, nei casi ordinari. Ma vi sono ipotesi nelle quali la segregazione continua si presenta come una inderogabile necessità. Nel concorso di un delitto, che importi la pena dell'ergastolo, con uno o più delitti che importino pene detentive temporanee, non potendosi prolungare la pena perpetua, e, d'altra parte, essendo necessario far sentire al colpevole il peso della responsabilità per gli altri delitti (altrimenti si verrebbe a favorire l'ulteriore delinquenza di chi ha già commesso un reato punibile con l'ergastolo), non v'è altro mezzo, conforme alla odierna civiltà, che quello di ricorrere all'isolamento continuo. Ho perciò mantenuto la disposizione dell'articolo 76 del progetto (72 del codice), per la quale, nella predetta ipotesi, è sempre aggiunto l'isolamento diurno per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni. Altra necessità è quella relativa alle esigenze della disciplina degli stabilimenti di pena. È manifesto che l'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena non può rinunciare al mezzo di coercizione in discorso, che non potrebbe essere sostituito con alcun altro mezzo di pari efficacia. Ma sull'isolamento continuo, considerato come sanzione disciplinare, provvederà il regolamento generale carcerario. In tal modo io ritengo di aver soddisfatto il voto della Commissione parlamentare.
Relazione al Codice penale (1930), n. 17