Art. 22 c.p.
Ergastolo
[1]La pena dell'ergastolo e' perpetua, ed e' scontata in uno degli stabilimenti a cio' destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.
[2]Il condannato all'ergastolo puo' essere ammesso al lavoro all'aperto.
[3]COMMA ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1962, N. 1634.
[4]COMMA ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1962, N. 1634. 139
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
139La Corte Costituzionale con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168 (in G.U. 1ª s.s. 04/05/1994, n. 19) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 17 e 22 del codice penale nella parte in cui non escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile".
Testo vigente dal 5 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 144 su Normattiva