Art. 221 c.p.
Ubriachi abituali
[1]Quando non debba essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva, i condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza, qualora questa sia abituale, o per delitti commessi sotto l'azione di sostanze stupefacenti all'uso delle quali siano dediti, sono ricoverati in una casa di cura e di custodia.
[2]Tuttavia, se si tratta di delitti per i quali sia stata inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, al ricovero in una casa di cura e di custodia puo' essere sostituita la liberta' vigilata.
[3]Il ricovero ha luogo in sezioni speciali, e ha la durata minima di sei mesi.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva