L'ordine di ricovero del condannato nella casa di cura e di custodia normalmente viene eseguito dopo che la pena detentiva è scontata o altrimenti estinta, ma eccezionalmente, tenuto conto delle particolari condizioni d'infermità psichica del condannato, il giudice può disporre che il ricovero avvenga prima che sia iniziata o abbia termine l'esecuzione della pena detentiva (art. 220). Alla Commissione parlamentare parve più opportuno far precedere, di regola, il ricovero all'esecuzione della pena. Senonchè io ho considerato che è più logico fare seguire l'accessorio al principale; tanto più che non si può assoggettare il condannato a una misura di sicurezza a tempo indeterminato, prima che abbia avuto fine la pena a tempo determinato alla quale essa accede, senza rinunciare, almeno ipoteticamente, ad eseguire questa pena. È dunque sufficiente la predetta facoltà eccezionale riconosciuta al giudice rispetto a quei casi, in cui si può temere che l'esecuzione della pena abbia ad aggravare l'infermità mentale del condannato.
Relazione al Codice penale (1930), n. 108
Quanto al ricovero del prosciolto in un manicomio, la Commissione parlamentare ha anzitutto osservato che il progetto definitivo (art. 228, 222 del codice) stabiliva soltanto il ricovero nei manicomi giudiziari dei prosciolti dall'imputazione di reati punibili con pena detentiva superiore nel massimo a due anni, mentre la Relazione ministeriale sul progetto medesimo accennava alla possibilità che i prosciolti per altri reati venissero ricoverati nei manicomi comuni. Ciò è vero, ma è vero altresì che la Relazione aggiungeva che «nelle ipotesi, in cui non v'ha presunzione di pericolosità, potrà, se occorre, subentrare l'azione dell'Autorità amministrativa, per l'internamento del prosciolto in un manicomio comune». Comunque, per evitare incertezze nella pratica, ho stabilito che, quando si tratta di contravvenzioni o di delitti colposi, ovvero di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni, la sentenza di proscioglimento debba essere comunicata all'Autorità di pubblica sicurezza, la quale, naturalmente, promuoverà i provvedimenti di sua competenza, quando ne è il caso. La stessa Commissione ha inoltre osservato che la durata minima del ricovero in un manicomio giudiziario, stabilita in dieci anni, per gli autori dei fatti più gravi, è eccessiva, in caso di guarigione prima dei dieci anni, mentre in tale ipotesi l'individuo potrebbe essere assoggettato ad un'altra misura di sicurezza per il tempo intercedente tre la guarigione e lo spirare del termine di dieci anni, sembrando inumano tener persone sane di mente nel manicomio. Ma, se si consentisse di accertare la guarigione prima del decorso del termine minimo, la pericolosità non sarebbe più presunta, e quindi ne rimarrebbe alterato il sistema. È inoltre da considerarsi la facilità delle simulazioni, che non sempre la scienza riesce a svelare a tempo. Quando un delinquente saprà che, simulando la pazzia, correrà il rischio di rimanere in un manicomio giudiziario per non meno di dieci anni, molto probabilmente troverà più conveniente rinunciare alla finzione. Nè si deve dimenticare che la guarigione dell'infermità di mente è talora soltanto apparente, o precaria, come è dimostrato da non rari delitti, talvolta atrocissimi, perpetrati da persone dimesse da manicomi perchè ritenute guarite. Ma se non ho ritenuto opportuno diminuire il limite minimo di dieci anni quando il ricoverato abbia commesso un fatto punibile con la pena di morte o con l'ergastolo, ho tuttavia riconosciuto che tale limite poteva risultare eccessivo nell'ipotesi di fatti meno gravi, e però ho stabilito che la durata minima del ricovero nel manicomio giudiziario sia di cinque anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni. Il progetto stabiliva che le disposizioni predette si applicano anche ai minori degli anni quattordici. La Commissione parlamentare consigliò una formula più precisa, non potendo i minori degli anni quattordici, che non sono soggetti di diritto penale, essere prosciolti per causa d'infermità psichica. Ciò è vero, e vale anche, nei congrui casi, per i minori dai quattordici ai diciotto anni. Ho modificato, pertanto, la disposizione in esame perchè sia chiaro che, se il minore di anni quattordici, o il minore tra i quattordici e i diciotto anni prosciolto per ragione d'età, è infermo di mente, la misura di sicurezza che deve prevalere non è quella relativa all'età, bensì quella propria dell'infermità di mente.
Relazione al Codice penale (1930), n. 109