Art. 228 c.p.Liberta' vigilata

[1]La sorveglianza della persona in stato di liberta' vigilata e' affidata all'Autorita' di pubblica sicurezza.

[2]Alla persona in stato di liberta' vigilata sono imposte dal giudice prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati.

[3]Tali prescrizioni possono essere dal giudice successivamente modificate o limitate.

[4]La sorveglianza deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale.

[5]La liberta' vigilata non puo' avere durata inferiore a un anno.

[6]Per la vigilanza sui minori si osservano le disposizioni precedenti, in quanto non provvedano leggi speciali.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art228 · fonte su Normattiva