Art. 190

(Prescrizioni per la persona sottoposta a liberta' vigilata) 1. Il magistrato di sorveglianza stabilisce le prescrizioni alle quali deve attenersi la persona sottoposta a liberta' vigilata a norma dell'articolo 228 del codice penale. 2. Le prescrizioni sono trascritte in una carta precettiva che e' consegnata all'interessato con obbligo di conservarla e di presentarla ad ogni richiesta dell'autorita'. In caso di irreperibilita', il magistrato di sorveglianza provvede a norma dell'articolo 231 del codice penale. 3. Il vigilato non puo', senza autorizzazione del magistrato di sorveglianza, trasferire la propria residenza o dimora in un comune diverso e deve informare gli organi ai quali e' stata affidata la vigilanza di ogni mutamento di abitazione nell'ambito del comune. 4. In caso di trasferimento non autorizzato, di successiva irreperibilita' e di altre trasgressioni, il magistrato di sorveglianza provvede a norma dell'articolo 231 del codice penale. 5. Copia delle prescrizioni indicate nel comma 1 e' comunicata agli organi e alle persone cui e' affidata la vigilanza a norma degli articoli 228 e 232 del codice penale nonche' al centro di servizio sociale. 6. La vigilanza e' esercitata in modo da non rendere difficoltosa alla persona che vi e' sottoposta la ricerca di un lavoro e da consentirle di attendervi con la necessaria tranquillita'.

Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art190 · fonte su Normattiva