Art. 234 c.p.
Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche
[1]Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche ha la durata minima di un anno.
[2]Il divieto e' sempre aggiunto alla pena, quando si tratta di condannati per ubriachezza abituale o per reati commessi in stato di ubriachezza, sempre che questa sia abituale.
[3]Nel caso di trasgressione, puo' essere ordinata inoltre la liberta' vigilata o la prestazione di una cauzione di buona condotta.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva