Art. 237 c.p.Cauzione di buona condotta

[1]((La cauzione di buona condotta e' data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire duecentomila, ne' superiore a lire quattro milioni.

[2]In luogo del deposito, e' ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale.

[3]La durata della misura di sicurezza non puo' essere inferiore a un anno, ne' superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata)).

Testo vigente dal 15 dicembre 1981, tuttora in vigore · versione 91 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art237 · fonte su Normattiva