Art. 237 c.p. — Cauzione di buona condotta
[1]((La cauzione di buona condotta e' data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire duecentomila, ne' superiore a lire quattro milioni.
[2]In luogo del deposito, e' ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale.
[3]La durata della misura di sicurezza non puo' essere inferiore a un anno, ne' superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata)).
Testo vigente dal 15 dicembre 1981, tuttora in vigore · versione 91 su Normattiva