Art. 237 c.p.Cauzione di buona condotta

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[1]La cauzione di buona condotta e' data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire mille, ne' superiore a lire ventimila.

[2]In luogo del deposito, e' ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca, o anche mediante fideiussione solidale.

[3]La durata della misura di sicurezza non puo' essere inferiore a un anno, ne' superiore a cinque; e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 18 novembre 1945 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art237 · fonte su Normattiva