Art. 237 c.p. — Cauzione di buona condotta
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[1]La cauzione di buona condotta e' data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire mille, ne' superiore a lire ventimila.
[2]In luogo del deposito, e' ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca, o anche mediante fideiussione solidale.
[3]La durata della misura di sicurezza non puo' essere inferiore a un anno, ne' superiore a cinque; e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 18 novembre 1945 · versione 0 su Normattiva