Art. 244 c.p.Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra

[1]Chiunque, senza l'approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, e' punito con la reclusione da ((sei a diciotto anni)); se la guerra avviene, e' punito con l'ergastolo.

[2]Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini, ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena e' della reclusione da ((tre a dodici anni)). Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena e' della reclusione da ((cinque a quindici anni)).

Testo vigente dal 2 giugno 1995, tuttora in vigore · versione 148 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art244 · fonte su Normattiva