Art. 288 c.p. — Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero
[1]Chiunque nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini, perche' militino al servizio o a favore dello straniero, e' punito con la reclusione da ((quattro a quindici anni)).
[2]La pena e' aumentata se fra gli arruolati sono militari in servizio, o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare.
Testo vigente dal 2 giugno 1995, tuttora in vigore · versione 148 su Normattiva