Art. 172 (Codice penale militare di guerra)Atti ostili contro uno Stato neutrale o alleato

[1]Il comandante, che, senza l'autorizzazione del Governo, o fuori dei casi di necessita', compie atti ostili contro uno Stato neutrale o alleato, e' punito con la reclusione militare da tre a dieci anni.

[2]Se gli atti ostili sono tali da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini ovunque residenti, o chiunque goda della protezione delle leggi dello Stato, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni la pena e' della reclusione militare da cinque a dodici anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le ritorsioni o le rappresaglie, la pena e' della reclusione militare da sette a quindici anni.

[3]Se gli atti sono tali da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, si applica la reclusione militare non inferiore a dodici anni.

[4]Se, per effetto degli atti ostili, la guerra avviene, ovvero e' derivato incendio o devastazione o la morte di una o piu' persone, la pena e' della morte mediante fucilazione nel petto. 38a

[5]La condanna importa la rimozione.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 ottobre 1994, n. 589

38a

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Testo vigente dal 25 ottobre 1994, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art172 · fonte su Normattiva