La Commissione parlamentare, in via generale, espresse l'avviso che fossero da escludere dal codice penale comune le disposizioni concernenti reati che possono commettersi solo in tempo di guerra, come, ad esempio, quelli riguardanti il disfattismo, il commercio con sudditi di Stati nemici, ecc. Tali disposizioni, a giudizio della Commissione, o troverebbero miglior collocazione nei nuovi codici penali militari ovvero dovrebbero essere oggetto di leggi speciali, in caso di guerra. E tanto più ritenne inopportuno che il codice penale comune si occupi di tali reati, in quanto essi sono devoluti, in tempo di guerra, alla giurisdizione militare. Dopo aver bene considerate tali proposte, ho però ritenuto miglior partito conservare il sistema del progetto. Le incriminazioni di cui si tratta, quantunque presuppongano il tempo di guerra, sono fatte per tutti, e non per i soli militari, ai quali è invece destinato il codice penale militare. È quindi opportuno che esse siano comprese nel codice penale comune. Tale è pure il sistema del codice penale del 1889 e di parecchi progetti stranieri, nè trovo ragione per modificarlo. D'altra parte, nella sfera del diritto penale, come del diritto in genere, non si è pervenuti ancora, e probabilmente non si perverrà mai, a una netta e precisa distinzione tra diritto di pace e diritto di guerra. Ne è prova tutta la legislazione italiana, non soltanto penale, ma anche civile e amministrativa. In tempo di guerra potranno certamente emanarsi norme speciali, da applicarsi in tutto il territorio dello Stato o in una sua parte; può anche prevedersi che la modificazione e il progresso dei mezzi bellici offrano occasione a nuove incriminazioni; ma queste possibilità non esimono dal provvedere con il codice penale comune a quelle forme delittuose del tempo di guerra, che sono ormai consolidate nella legislazione penale. È poi da tener presente che in ogni tempo (e più probabilmente avverrà ciò nel futuro) lo stato di guerra è preceduto da un periodo, non di rado assai lungo, di tensione internazionale o di preparazione alla guerra, durante il quale lo Stato resterebbe indifeso, se non provvedesse la legge penale comune. E non è esatto che i reati in discorso siano tutti e sempre devoluti alla giurisdizione militare in tempo di guerra. Non tutto il territorio dello Stato può essere dichiarato in stato di guerra, nè i reati di cui si tratta sono perpetrabili soltanto in zona di guerra. Ne segue che la giurisdizione comune potrà esercitarsi anche in relazione a codesti reati. Nell'articolo 249 del progetto (art. 242 del codice) mi era parso opportuno di determinare la nozione di esercito. Ma tale determinazione ormai si è resa superflua perchè di volta in volta, nelle singole disposizioni, ho sostituito alla parola «esercito» la locuzione «forze armate dello Stato».
Relazione al Codice penale (1930), n. 117
Parve alla Commissione parlamentare che fosse eccessivo, per la punibilità delle intelligenze con lo straniero (art. 245), esigere che il fatto sia commesso per impegnare o per compiere atti diretti ad impegnare lo Stato italiano alla dichiarazione o al mantenimento della neutralità, ovvero alla dichiarazione di guerra. Con tal formula, osservò la Commissione, può dubitarsi che occorra dimostrare che l'imputato avesse tanta autorità, da poter impegnare lo Stato. Ma è evidente che la legge null'altro esige, se non il fine di impegnare lo Stato (ciò appunto significa la parola «per»), mentre non richiede affatto che il mezzo sia idoneo a conseguire il fine costituente l'oggetto delle intelligenze.
Relazione al Codice penale (1930), n. 118