Devo ora render ragione di una modificazione relativa alla perdita della cittadinanza (art. 253 del progetto; 246 del codice). Per la grande maggioranza dei delitti contro la personalità dello Stato (titolo I, libro II), non si esige nel soggetto attivo la qualità di cittadino italiano, e però questi delitti sono punibili quando vengono commessi (dovunque) sia da un cittadino, sia da uno straniero (articoli 6 e 7). È invece richiesta la qualità di cittadino nei delitti: di portare le armi contro lo Stato (art. 242); di corruzione del cittadino da parte dello straniero (art. 246); di commercio col nemico, per il quale, però, è punibile anche lo straniero in quanto dimori in Italia (art. 250); di attività antinazionale del cittadino all'estero (art. 269), e di accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico (art. 275). Ora, la cittadinanza essendo requisito della nozione di tali delitti, non sarebbe per essi punibile chi ha perduto la cittadinanza, se non provvedesse una disposizione espressa. Due disposizioni, l'una generale, l'altra speciale, conteneva il progetto definitivo, dirette al fine di rendere punibile l'ex-cittadino per quei delitti contro la personalità dello Stato che la legge prevede come perpetrabili soltanto dal cittadino. L'articolo 253 del progetto (246 del codice) stabiliva che, per gli effetti delle disposizioni riguardanti i delitti contro la personalità dello Stato, sotto la denominazione di cittadini italiani sono compresi anche coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana per effetto di condanna penale o di provvedimento dell'Autorità amministrativa. L'articolo 249 del progetto (242 del codice), invece, reprimendo il fatto del cittadino che porta le armi contro la patria, disponeva che «le stesse pene si applicano anche quando il colpevole aveva perduto la cittadinanza italiana» per qualsiasi causa. Ho considerato pertanto che, se il portare le armi contro lo Stato costituisce certamente uno dei più gravi delitti contro la personalità dello Stato, anche gli altri delitti, che ho più sopra indicati, violano quei doveri elementari che sopravvivono alla perdita della cittadinanza. Questa fa venir meno alcuni obblighi giuridici verso lo Stato, ma non può far cessare quei doveri morali che sono imposti dalla stessa natura e che la legge penale può e deve far divenire giuridici. E poichè tali doveri sopravvivono alla perdita della cittadinanza, non v'è ragione di distinguere a seconda che la cittadinanza sia stata perduta per l'una o per l'altra causa. Di conseguenza, ho parificato ai cittadini, rispetto a tutti i delitti contro la personalità dello Stato che richiedono nell'agente la qualità di cittadino, coloro che abbiano perduta la cittadinanza per qualunque causa (abolendo la limitazione riguardante la condanna penale e il provvedimento amministrativo); e ho inserito questa disposizione di carattere generale nell'articolo 242.
Relazione al Codice penale (1930), n. 119
L'articolo 259 del progetto definitivo (250 del codice), che veniva subito dopo la disposizione concernente la frode in forniture in tempo di guerra, riguardava il commercio col nemico. La Commissione parlamentare consigliò invece (ed io ho seguito l'autorevole consiglio) di dare al predetto articolo una collocazione più propria, ponendolo accanto alle varie forme di favoreggiamento del nemico. Quel delitto, invero, è anch'esso, sostanzialmente, una forma di favoreggiamento del nemico.
Relazione al Codice penale (1930), n. 120