Alcune osservazioni vennero fatte dalla Commissione parlamentare sul delitto di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato (art. 256). Anzitutto essa propose di dichiarare espressamente che il fatto di procurarsi tali notizie debba avvenire «senza giustificato motivo». A me è sembrata inutile codesta aggiunta, perchè ognuno comprende che un fatto legittimo (come è quello compiuto per giustificato motivo) non può costituire reato. Nè qui ci può essere alcuna possibilità di incertezza o altra ragione, che induca a derogare al sistema, seguito dal codice, di non accennare genericamente alla illegittimità del fatto, che è presupposto e requisito della nozione generale del reato. Del resto il «giustificato motivo» non potrebbe da altro dipendere che dall'esercizio d'un diritto o dall'adempimento di un dovere: causa di esclusione della punibilità espressamente preveduta nell'articolo 51. In secondo luogo la Commissione consigliò di chiarire che «esula il dolo» quando l'agente abbia ignorato che la notizia doveva rimanere segreta. La questione dovrà decidersi caso per caso, in base ai principi generali sul dolo, che, rispetto a questo delitto, consiste nella volontà di procacciarsi le notizie con la coscienza del carattere segreto (o, nei congrui casi, riservato) delle notizie medesime. La Commissione ritenne inoltre che la formulazione dell'articolo sia generica, perchè non specifica l'elemento subiettivo, e indeterminata, per ciò che riflette l'attribuzione del carattere del segreto. Ma la specificazione dell'elemento subiettivo non occorre, perchè, trattandosi di un delitto doloso, il requisito del dolo è implicito ed è sufficiente il dolo generico già indicato, indipendentemente dal fine di spionaggio o da altro scopo specifico, come ho già chiarito nella mia Relazione sul progetto definitivo (nn. 256 e seguenti). Quanto all'asserita indeterminatezza per ciò che riflette il carattere del segreto, non mi sembra, in verità, che indeterminatezza vi sia. Nell'articolo è stabilita la distinzione (che riappare nelle disposizioni successive) tra segreti, e notizie che, pur non essendo segrete, l'Autorità abbia tuttavia ordinato che siano mantenute riservate, e questa è l'unica determinazione possibile, non essendo opportuno e neppure possibile specificare quali siano i singoli segreti e le singole notizie riservate. La Commissione, infine, ha proposto di coordinare, agli effetti della pena, la prima parte con il secondo capoverso dell'articolo in esame. A me pare che nessun dubbio possa sorgere circa il perfetto coordinamento delle due disposizioni, perchè è razionale che il procacciamento di notizie «segrete» (fatto più grave) sia punito più gravemente del procacciamento di notizie semplicemente «riservate» (fatto meno grave).
Relazione al Codice penale (1930), n. 121
Lo spionaggio politico o militare (art. 257), giusta il progetto definitivo (art. 264), si commetteva procurandosi «in qualsiasi modo, atti, documenti o notizie», che, nell'interesse della sicurezza dello Stato, o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale dello Stato, devono rimanere segrete. Ha però ritenuta superflua la menzione espressa del «qualsiasi modo», perchè, quando non viene richiesto un determinato modo per l'esecuzione del delitto, il modo della perpetrazione è necessariamente indifferente per la nozione del delitto medesimo. Mi è parso parimenti inutile mantenere l'indicazione degli «atti» e dei «documenti» accanto alle «notizie» perchè gli atti, in questo caso, non possono essere che documenti, e perchè nel termine «notizie» sono compresi i documenti che tali notizie contengono. Per lo spionaggio politico o militare, in relazione ai segreti, si applica la pena di morte, se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari. La Commissione parlamentare propose di chiarire se questo fatto possa commettersi anche in tempo di pace, nel qual caso essa vorrebbe che venisse represso con pena meno grave. Conviene osservare che, mentre lo spionaggio a favore del nemico è punito di morte in ogni caso e senza riguardo alle conseguenze che esso abbia potuto cagionare, le altre forme di spionaggio, invece, sono punite con la pena stessa soltanto quando producono l'effetto di compromettere la nostra preparazione od efficienza bellica ovvero le operazioni militari. Da ciò si comprende che il delitto può essere commesso tanto in tempo di guerra, quanto in tempo di pace. Nè v'è ragione di punirlo meno gravemente in quest'ultimo caso, perchè è durante la pace che si preparano le difese belliche dello Stato, le quali dall'insidiosa azione dello spione possono essere rese meno efficaci nel momento in cui occorre metterle in azione. Una distinzione, ripeto, c'è già tra lo spionaggio in tempo di guerra e quello in tempo di pace, perchè il primo è punibile con la morte incondizionatamente; l'altro, invece, soltanto nel concorso delle predette condizioni. Se queste si avverano, giusta e proporzionata alla estrema gravità del fatto apparisce la pena capitale. È stato anche osservato (e l'osservazione vale altresì per gli articoli 269 e 270 del progetto, 262 e 263 del codice), che la locuzione «abbia compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari» ha un contenuto poco preciso. Ma una maggiore precisione non può conseguirsi, non essendo possibile indicare tutti gli effetti che possono rientrare in queste categorie. È un accertamento che il giudice deve fare caso per caso, giovandosi anche, se occorre, del parere di periti e d'informazioni dell'Autorità competente.
Relazione al Codice penale (1930), n. 122
L'articolo 265 del progetto definitivo, dopo aver preveduto lo spionaggio politico o militare riguardante notizie semplicemente riservate (cioè notizie non segrete, di cui l'Autorità competente abbia vietato la divulgazione), stabiliva una sanzione anche per il fatto di procurarsi, a scopo di spionaggio, notizie che non siano tra quelle, che debbano rimanere segrete o di cui sia stata vietata la divulgazione, qualora dal fatto potesse derivare nocumento alla preparazione o alla efficienza bellica dello Stato, ovvero alle operazioni militari. L'ultimo capoverso dell'articolo 269 del progetto medesimo puniva la rivelazione, a scopo di spionaggio, delle notizie predette. Osservò la Commissione parlamentare che dal procacciamento o dalla rivelazione di notizie non segrete nè riservate non può derivare alcun nocumento, e che, quanto meno, dovrebbe richiedersi, per la punibilità del fatto, l'avverarsi d'un effettivo pregiudizio. Parve alla Commissione stessa che con le predette disposizioni si venisse a punire la mera intenzione, non potendo obiettivamente ritenersi spionaggio il fatto di procurarsi o di comunicare notizie, che chiunque può liberamente avere e la cui divulgazione non è espressamente vietata. La critica delle predette disposizioni, introdotte nel progetto allo scopo di colpire ogni possibile forma d'attività diretta allo spionaggio, mi è parsa sostanzialmente esatta. Ho, perciò, soppresso le accennate disposizioni, anche in considerazione del fatto che l'Autorità militare o politica ha sempre il mezzo di rendere applicabili le disposizioni penali sullo spionaggio, vietando la divulgazione delle notizie di cui si tratta.
Relazione al Codice penale (1930), n. 123