Art. 88
Procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio
[1]Il militare, che, allo scopo di darne comunicazione a uno Stato estero, si procura notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete, e' punito con la reclusione non inferiore a venti anni.
[2]Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la pena di morte con degradazione.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva