Art. 91
Rivelazione di notizie segrete, non a scopo di spionaggio
[1]Fuori del caso indicato nell'articolo 86, il militare, che rivela notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete, e' punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.
[2]Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare non inferiore a venti anni.
[3]Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione militare da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dal primo comma, e da tre a quindici anni, nel caso preveduto dal secondo comma.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva