Art. 258 c.p.Spionaggio di notizie di cui e' stata vietata la divulgazione

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[1]Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di cui l'Autorita' competente ha vietato la divulgazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

[2]Si applica l'ergastolo se il fatto e' commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano.

[3]Si applica la pena di morte se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 5 ottobre 1944 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art258 · fonte su Normattiva