Art. 265 c.p.
Disfattismo politico
[1]Chiunque, in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque un'attivita' tale da recare nocumento agli interessi nazionali, e' punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
[2]La pena e' non inferiore a quindici anni:
[3]1° se il fatto e' commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari;
[4]2° se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero.
[5]La pena e' dell'ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva