Art. 269 c.p. — Attivita' antinazionale del cittadino all'estero
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 28 marzo 2006. Leggi il testo vigente →
Il cittadino, che, fuori del territorio dello Stato, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato, per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all'estero, o svolge comunque un'attivita' tale da recare nocumento agli interessi nazionali, e' punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 28 marzo 2006 · versione 0 su Normattiva