Art. 270-quater.1 c.p. — Organizzazione di trasferimenti per finalita' di terrorismo
((Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, e' punito con la reclusione da cinque a otto anni.)) 256
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43
256Il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, ha disposto (con l'art. 1, comma 3-bis) che "La condanna per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1 e 270-quinquies del codice penale comporta la pena accessoria della perdita della potesta' genitoriale quando e' coinvolto un minore". Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dal D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che la pena stabilita per il delitto previsto dal presente articolo e' aumenta da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Testo vigente dal 21 aprile 2015, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva