Art. 275 c.p. — Accettazione di onorificenze o utilita' da uno Stato nemico
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Il cittadino, che, da uno Stato in guerra con lo Stato italiano, accetta gradi o dignita' accademiche, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, pensioni o altre utilita', inerenti ai predetti gradi, dignita', titoli, decorazioni o onorificenze, e' punito con la reclusione fino a un anno.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 13 luglio 1999 · versione 0 su Normattiva