Art. 276 c.p.Attentato contro il Presidente della Repubblica

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[1]Chiunque attenta alla vita, alla incolumita' o alla liberta' personale del Re o del Reggente e' punito con la morte.

[2]La stessa pena si applica se il fatto e' diretto contro la vita, la incolumita' o la liberta' personale della Regina o del Principe Ereditario.

[3]Chiunque attenta alla vita, alla incolumita' o alla liberta' personale di un'altra persona della Famiglia Reale e' punito, nel caso di attentato alla vita, con la reclusione non inferiore a venti anni, e, negli altri casi, con la reclusione non inferiore a dieci anni. Se dal fatto deriva la morte, si applica la pena di morte, nel caso di attentato alla vita; e l'ergastolo, negli altri casi.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 5 ottobre 1944 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art276 · fonte su Normattiva